Seminario “Nuovo Regolamento Macchine Europeo”

SEMINARIO GRATUITO

Studio Quality SrlBorgo San Dalmazzo (CN)
20 settembre • Ore 09.00 – 12.00

Il 22 maggio 2023 è stato adottato dal Consiglio europeo il nuovo Regolamento Macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery), che, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Il seminario, organizzato da Studio Quality Srl con la partecipazione tecnica di Bureau Veritas Nexta, ha come obiettivo quello di illustrare le modifiche e le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento Macchine con lo scopo di approfondirne l’applicazione.

 

PROGRAMMA

Le principali novità del nuovo Regolamento Macchine rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE • Gli operatori economici e le procedure di valutazione della conformità • Nuovi requisiti di sicurezza e di tutela della salute • Dichiarazione di conformità UE.

 

RELATORE

Ing. Paolo Lama – Industry Engineering & Consulting Business DeveloperBureau Veritas Nexta

 

ADESIONE

Il corso è a numero chiuso: se interessati vi preghiamo di comunicare la vostra adesione all’indirizzo e-mail: commeciale@studioquality.it 

 

CREDITI FORMATIVI

Ai partecipanti del Seminario verrà rilasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) per RSPP e ASPP. Il numero crediti formativi rilasciati sarà pari alla durata del corso.

 

Nuovo Regolamento Macchine 2023

Il Parlamento Europeo ha adottato, nella seduta del 18 aprile 2023, il nuovo Regolamento Macchine che andrà a sostituire l’attuale Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il Regolamento Macchine entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (luglio) e sarà direttamente applicabile 42 mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

 

A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE

 

Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti:

  1. macchine;
  2. attrezzature intercambiabili;
  3. componenti di sicurezza;
  4. accessori di sollevamento;
  5. catene, funi e cinghie;
  6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  7. quasi-macchine.

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL REGOLAMENTO MACCHINE

 

MODIFICHE SOSTANZIALI

A differenza dell’attuale Direttiva macchine, che si applica alle macchine nuove senza prendere in considerazione gli interventi di modifica, il nuovo Regolamento si applica anche ai prodotti che hanno subito delle “modifiche sostanziali”, ossia:

  • effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio
  • che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
  • che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.

 

OPERATORI ECONOMICI

Il nuovo Regolamento Macchine introduce due nuove figure:

  • Importatore: soggetto che immette sul mercato EU un prodotto. Ha l’obbligo di assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine tutte le procedure per la conformità della macchina. È responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.
  • Distributore: soggetto che mette a disposizione sul mercato il prodotto. Ha l’obbligo di verificare che la macchina sia identificata e accompagnata da tutta la documentazione necessaria.

 

COMPONENTI DI SICUREZZA DIGITALI

Nel nuovo Regolamento Macchine, tra i componenti di sicurezza che devono essere marcati CE, sono stati inseriti anche quelli digitali, compresi i software.

Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà essere, pertanto, marcato CE ai sensi del Regolamento Macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE.

Introdotto nuovo requisito di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita dalla dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

 

PRODOTTI AD ALTO RISCHIO

L’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, contenente l’elenco dei prodotti considerati ad alto rischio, è stato aggiornato e ampliato diventando l’allegato I del nuovo regolamento macchine.

 

 

SCARICA IL PDF DEL TESTO IN LINGUA ITALIANA DEL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE


Fonti: Punto sicuro

Rapporto biennale pari opportunità 2022:
Istruzioni per la compilazione

Secondo il Codice delle pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162, tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile”.

 

COS’E’ IL RAPPORTO BIENNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

Il rapporto biennale per le parità di genere è un documento che “descrive” il trattamento che in azienda viene riservato alle donne e agli uomini. Nello specifico, il rapporto deve contenere:

  • numero di assunzioni e stato delle professioni di uomini e donne;
  • accesso alle opportunità di carriera e di formazione;
  • azioni ed interventi su licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti;
  • informazioni sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

 

CHI E’ OBBLIGATO

Il “Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile” deve essere obbligatoriamente consegnato alle rappresentanze sindacali aziendali dalle imprese pubbliche e private con oltre 50 dipendenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile, sul sito del Ministero del Lavoro, l’elenco redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto.

 

SCADENZA ANNO 2022

Solo per il biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 14 ottobre 2022.

Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione di apposito Modulo presente sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inseriti correttamente tutti i dati all’interno dell’applicativo, quest’ultimo rilascia una ricevuta attestante la regolare redazione dal rapporto.

Copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, devono essere trasmesse dal Datore di lavoro alle rappresentanze sindacali.

Il rapporto verrà sottoposto a monitoraggio da parte delle autorità compenti. L’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto così come l’elenco di quelle che, invece, non lo hanno trasmesso, verrà pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro.

 

SANZIONI

La mancata trasmissione del rapporto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e, nei casi più, gravi, la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

In caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Le sanzioni non sono tuttavia applicate automaticamente. Queste scattano solamente nel caso in cui le aziende interessate non ottemperino all’Invito dell’Ispettorato territoriale del lavoro a provvedere nei successivi 60 giorni.

Bandi di gara: Il Decreto Legge 32 maggio 2021, n. 77 ha introdotto l’obbligo, per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che intendono partecipare a bandi di gara, di presentare, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto redatto con relativa attestazione di conformità.

 

PARITA’ DI GENERE SUL POSTO DI LAVORO: La Certificazione UNI PdR 125:2022

Tutte le imprese interessate a puntare su un modello di lavoro incentrato sull’inclusività, possono ottenere la Certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di appartenenza.

Questo standard consente, a chi si certifica, di beneficiare di vantaggi concreti, tra cui:

  • Sgravio contributivo fino a 50mila euro all’anno;
  • Punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere;
  • Maggiore punteggio in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture;
  • Maggiore attrattività nei confronti dei lavoratori.

Leggi il nostro articolo oppure contattaci per saperne di più.

 


Fonti:

Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Interministeriale del  29 marzo 2022 

PARITA’ DI GENERE SUL POSTO DI LAVORO: La certificazione UNI PdR 125:2022

La certificazione che ti serve per rafforzare la tua immagine e reputazione aziendale.

 

La legge 162/2021 ha introdotto la Certificazione della parità di genere con lo scopo di incentivare le aziende ad adottare politiche favorevoli a ridurre la disparità di genere sul posto di lavoro.

La norma UNI PdR 125:2022 consente, a chi si certifica, di avviare un percorso di cambiamento culturale all’interno della propria organizzazione e di beneficiare di vantaggi concreti, tra cui sgravi fiscali e punteggi premiali in gare di appalto.

L’obiettivo della norma è quello di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, riducendo le disparità, attraverso la creazione di un sistema volto a migliorare le condizioni di lavoro delle donne in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo.

La norma individua 6 Aree di valutazione, ossia i requisiti minimi che ciascuna azienda deve rispettare per garantire al suo interno l’equità uomo-donna. Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, che rileva il livello attuale dell’organizzazione, ed è costituita da una serie di indicatori, in grado di guidare il cambiamento. Un’azienda sarà, pertanto, valutata in base alla propria:

Cultura e strategia (15%)

implementazione di un piano a favore e sostegno di un ambiente di lavoro inclusivo e procedure interne volte a favorire le pari opportunità e l’occupazione femminile.

Governance (15%)

Processi volti a identificare e gestire qualsiasi forma di non inclusività, nonché risorse economiche investite a supporto dell’inclusione.

Processi HR (10%)

Gestione e sviluppo delle risorse umane in maniera neutrale ed equa, analisi del turnover in base al genere, pari accesso alle opportunità di carriera e di formazione.

Opportunità di crescita in azienda neutrali per genere (20%)

Percentuale di donne dipendenti nell’organizzazione con attenzione alla percentuale di donne con qualifica di dirigente o di responsabile di una o più unità organizzative

Equità remunerativa per genere (20%)

Parità reddituale in base al livello di competenza.

Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro (20%)

Policy dedicate alla tutela dalla maternità e della paternità, congedi ad hoc, piani welfare e/o asilo nido aziendale.

 

Gli indicatori sono necessari per verificare il grado di maturità dell’azienda dal punto di vista delle parità di genere con un monitoraggio annuale e una verifica ogni 2 anni.

Il sistema si applica a partire dalle piccole organizzazioni (a partire da 1-2 dipendenti), fino alle multinazionali. Per le realtà più piccole sono previste delle semplificazioni.

Le aziende, che risultano conformi ai criteri previsti dalla norma, possono ottenere la certificazione.

La certificazione si ottiene tramite attività di raccolta dati, analisi delle informazioni e verifica da parte di un Ente di Certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.

 

VANTAGGI

Le aziende che decidono di certificarsi possono beneficiare di alcuni vantaggi, quali:

  • Sgravio contributivo fino a 50mila euro all’anno;
  • Punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere;
  • Maggiore punteggio in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture;
  • Maggiore attrattività nei confronti dei lavoratori.

 

COME POSSIAMO AIUTARTI

Col nostro supporto, le aziende potranno ottenere la Certificazione della Parità di Genere per usufruire di tutti i benefici ad essa collegati. L’attività comprende:

  • Creazione di un Sistema di Gestione;
  • Sviluppo degli indicatori richiesti;
  • Assistenza in fase di audit per il rilascio della Certificazione.

Riduzione tasso INAIL: nuovo modello OT23 per l’anno 2023

Come e quando presentare il modello OT23

 

COS’E’ IL MODELLO OT23 INAIL

Il modello di domanda OT23 è un sistema di incentivazione che riconosce uno sconto sul premio assicurativo per le aziende che apportano interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ogni azienda è chiamata a versare all’INAIL il premio assicurativo annuale, ossia il costo dell’assicurazione stipulata dal Datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti.

Tale premio viene calcolato considerando molteplici fattori all’interno dell’organizzazione:

  • di lavoratori dipendenti
  • Tipologia di mansioni svolte
  • Livello di rischio dei lavoratori e andamento degli infortuni

 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (Posizione assicurativa territoriale), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT:

 

REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Per ottenere la riduzione del tasso INAIL, ogni impresa deve dimostrare di aver effettivamente intrapreso determinati interventi di miglioramento per la salute e sicurezza dei propri luoghi di lavoro (redatto il DVR, nominati RSPP e Medico competente, assolti gli obblighi di formazione, etc.), e di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare) alla data di adozione del provvedimento di accoglimento dell’istanza OT23.

Tutte le aziende che hanno almeno una Posizione Assicurativa Aziendale (PAT) possono presentare la domanda, anche quelle attive da meno di un biennio (in quest’ultimo caso la riduzione del premio INAIL mediante OT23 si applica nella misura fissa del 8%).

La richiesta è consentita a prescindere dall’anzianità contributiva, purché gli interventi siano effettuati nell’anno precedente a quelli di presentazione della domanda.

 

COME OTTENERE LO SCONTO DEL PREMIO INAIL

L’azienda deve dimostrare di aver adottato nell’anno precedente alla presentazione della domanda (2022) interventi di miglioramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, selezionando uno o più interventi, cui vengono attribuiti specifici punteggi da 30 a 100.

Per ottenere la riduzione del premio versato, l’azienda deve raggiungere 100 punti.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL sono suddivisi in sei categorie:

  • Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • Prevenzione del rischio stradale
  • Prevenzione delle malattie professionali
  • Formazione, addestramento, informazione
  • Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • Gestione delle emergenze e DPI

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA OT23 INAIL 2022

La richiesta di sconto INAIL e la relativa documentazione richiesta dall’Istituto a dimostrazione dell’effettiva esecuzione degli interventi, devono essere presentate in modalità telematica sul sito dell’INAIL (sezione Servizi Online) entro e non oltre il 28 febbraio 2023 a cura del Legale Rappresentante dell’azienda oppure da persona delegata ad operare sul sito INAIL (es. Consulente del lavoro).

In caso di esito positivo dell’istanza, l’azienda riceverà l’avviso di accoglimento della domanda di riduzione del premio.

 

Il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2023 e la relativa Guida alla compilazione sono presenti sul sito dell’INAIL.

 


Per supporto nella compilazione della domanda contatta i nostri tecnici: 0171 260239commerciale@studioquality.it

Protocollo Covid-19 del 30 giugno 2022: tutte le novità e gli aggiornamenti

Approvato il 30 giugno 2022 il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo firmato dalle Parti Sociali sostituisce il precedente Accordo del 4 maggio 2022 che aggiornava temporaneamente l’Accordo del 6/4/2021 e ha valenza fino al 31 ottobre 2022.

Principali novità del nuovo Protocollo:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Prevista la raccomandazione dell’utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”.

Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 al fine di consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, su specifica indicazione del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’azienda è tenuta a fornire un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima di accedere al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° C, non sarà consentito l’eccesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro sarà tenuto, in presenza di tali circostanze, ad isolare momentaneamente le persone in tali condizioni e a fornire loro le mascherine FFP2. Dovrà essere contattato il medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve inoltre mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Richiesta l’adozione di misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

 

Qui il nuovo protocollo


Studio Quality mette a disposizione i propri tecnici specializzati per assistere i propri clienti nell’aggiornamento del protocollo aziendale.

Covid19: Nuove regole da maggio 2022

Il 28 aprile 2022 è stata firmata l’Ordinanza del Ministro della Salute, la quale proroga l’obbligo delle mascherine nei contesti più a rischio per la diffusione del Covid19.

Il Ministro della Salute ha firmato una Ordinanza transitoria che resterà in vigore fino alla conversione in legge del DL 24 marzo 2022, n. 24. Infatti, l’ordinanza produce effetti “a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24” e “comunque non oltre il 15 giugno 2022”.

MASCHERINA CHIRURGICA

A partire da domenica 1° maggio 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane nei seguenti casi:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso
  • Per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

 Non sono previsti cambiamenti, invece, per gli ambienti scolastici per cui rimane attiva la normativa vigente e in cui resta l’obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).

Non ci sono ulteriori novità per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i protocolli condivisi applicati per il contrasto alla diffusione del COVID19. In tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”.

Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che costituiscono ancora il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

 

GREEN PASS

Da domenica 1° maggio il green pass non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre 2022.

 

OBBLIGO VACCINALE

L’obbligo di vaccinazione resta in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e per gli over 50 (questi ultimi hanno l’obbligo vaccinale, ma possono comunque accedere ai luoghi di lavoro senza green pass). Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle RSA.


Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

 

Covid19: Superamento della fase emergenziale

In data 24 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 70 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Covid-19 che terminerà giovedì 31 marzo.

Il nuovo provvedimento recante le “Disposizioni urgenti per il superamento della misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha stabilito quanto segue:

  • Obbligo di mascherine: Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro e mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico
  • Fine del sistema delle zone colorate
  • Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute
  • Graduale superamento del green pass
  • Eliminazione delle quarantene precauzionali
  • Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile

 

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

  • Tutti, compresi gli over 50, possono accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.
  • Dal 1° maggio 2022: Cessa l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.
  • Fino al 31 dicembre 2022:
    • Resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
    • Resta l’obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

DAL 1° APRILE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:

  • Alberghi e strutture ricettive
  • Bar e ristoranti all’aperto
  • Musei, mostre e altri luoghi della cultura
  • Esercizi commerciali
  • Uffici pubblici
  • Servizi postali e bancari
  • Servizi alla persona
  • Sagre e fiere
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
  • Spettacoli e stadi all’aperto
  • Trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto passano al green pass base fino al 30 aprile.

 

DAL 1° MAGGIO ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:

  • Corsi di formazione
  • Bar e ristoranti anche al chiuso
  • Mense e catering continuativo
  • Accesso a spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi
  • Centri benessere
  • Convegni e congressi
  • Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
  • Mezzi di trasporto.

 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

I Protocolli di sicurezza anti-contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020. Tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nei vari protocolli condivisi.

 

STRUTTURE SCOLASTICHE

Nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività all’interno delle scuole:

 Scuole dell’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.


Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412

 

MUD 2022: Novità su adempimenti e scadenze

Con il termine Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) si fa riferimento alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell’anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia.

Qual è lo scopo del MUD? Controllare quanti e quali rifiuti vengono prodotti e come vengono smaltiti o avviati a recupero.

Questa documentazione è obbligatoria per determinati soggetti e deve essere presentata con le modalità prestabilite che per l’anno 2022 sono state aggiornate.

Il MUD 2022, riferito alle attività svolte nel 2021, sostituisce quello in vigore fino allo scorso anno per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020, attuativo della Direttiva 2018/849/UE relativa al cosiddetto “Pacchetto economia circolare rifiuti”, che ha apportato sostanziali modifiche al D.lgs, n, 152/2006 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”).

Principali novità:

  • Posticipata la scadenza per la presentazione del MUD al 21 maggio 2022
  • Dal 1° gennaio 2021, tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda Rifiuti Urbani;
  • Requisiti più rigorosi per il calcolo dei tassi di riciclaggio: Nella Sezione Anagrafica del MUD è stato introdotto l’obbligo di compilazione della scheda “Riciclaggio” da parte di coloro che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.

 Chi è OBBLIGATO a presentare il MUD 2022?

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti

Sono esenti:

  • Coloro che effettuano attività di trasporto in conto proprio di rifiuti NON PERICOLOSI;
  • Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, di trattamento delle scorie con meno di 10 dipendenti
  • Attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi)
  • Attività di commercio (rifiuti non pericolosi)

Non devono presentare la dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • Imprese agricole
  • Liberi professionisti
  • Estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo

Sanzioni

Il ritardo o la mancata presentazione del MUD comporta l’applicazione di significative sanzioni:

  • La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza comporta una sanzione da € 26,00 a € 160,00.
  • La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, ovvero, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta / inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00.

Come compilare il MUD 2022?

Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

La presentazione del MUD può avvenire esclusivamente per via telematica e via PEC.

 

Studio Quality mette a disposizione una squadra di tecnici specializzati per assistere i propri clienti nella redazione della documentazione necessaria alla presentazione del modello.