Whistleblowing: cosa fare per adeguarsi

Ultimo mese a disposizione per le aziende che devono adeguarsi al D.Lgs. 24/2023 (C.D. “Whistleblowing”) che ha introdotto in capo ad enti pubblici e privati nuovi obblighi e regole relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni di illeciti del diritto dell’Unione e della normativa nazionale all’interno della propria organizzazione.

L’obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di Whistleblowing è previsto entro il 17 dicembre 2023.

Sono tenute ad adeguarsi alle nuove regole:

  • Le aziende private che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di almeno 250 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato
  • Le aziende che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.lgs. 231/2001
  • Le aziende private che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato
  • Le aziende, anche sotto i 50 lavoratori subordinati, appartenenti a settori sensibili, ossia servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, dei trasporti e tutela dell’ambiente.

La decorrenza dei nuovi obblighi è prevista entro il 15 luglio 2023 per le aziende con una media di più di 250 dipendenti impiegati nell’ultimo anno, mentre per le restanti aziende del settore privato sopra citate, l’obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di Whistleblowing è previsto entro il 17 dicembre 2023.

 

Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazione possono avere ad oggetto comportamenti, atti oppure omissioni lesivi dell’interesse pubblico, dell’integrità dell’amministrazione o dell’azienda privata, relative a:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione previste;
  • illeciti nell’ambito degli atti comunitari o nazionali in materia di appalti, servizi e prodotti finanziari, così come ad esempio la sicurezza dei trasporti, la tutela degli ambienti e la salute pubblica;
  • atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell’UE o del mercato interno.

Sarà possibile segnalare le condotte illecite qualora vi sia un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni in proprio possesso siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

 

Come adeguarsi alla normativa

Le procedure da seguire e i canali adottati per le segnalazioni dovranno essere resi noti ai lavoratori.

Le aziende sono tenute a predisporre un canale di segnalazione interna (es. piattaforma online / sistema di messaggistica, etc.) in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, così come del contenuto della stessa e dei relativi documenti di supporto.

Le segnalazioni potranno avvenire in forma scritta o orale, in quest’ultimo caso mediante linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o mediante incontro diretto.

La gestione delle segnalazioni deve essere affidata ad una persona o a un ufficio all’interno dell’azienda, (appositamente formato per la sua gestione), ovvero a soggetti esterni autonomi e con personale appositamente formato. Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, la persona incaricata dovrà rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento ed entro 3 mesi dal suddetto avviso sarà necessario dare riscontro della segnalazione.

 

Sanzioni

Sanzioni da 10.000 a 50.000 euro in caso di ritorsioni, se la segnalazione viene ostacolata o si è tentato di ostacolarla o se sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12.

L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche in caso di:

  • mancata adozione da parte delle aziende obbligate dei canali di segnalazione
  • mancata adozione di idonee procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni
  • mancata gestione delle segnalazioni ricevute

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

L’ANAC stabilirà l’importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell’amministrazione cui si riferisce la segnalazione.

 


 

Bando ESG e transazione energetica

La Camera di Commercio di Cuneo mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese per la consulenza e certificazioni in ambito ESG (Environmental – ambientale, Social – sociale e di Governance).

Il contributo minimo ottenibile è di € 2.000,00 (50% di una spesa minima di € 4.000,00).
Il contributo massimo ottenibile è di € 7.500,00 (50% di una spesa pari o superiore ad € 15.000,00).

La domanda potrà essere presentata fino alle ore 18.00 del 30 settembre 2023, salvo chiusura anticipata.

 

Spese ammissibili

  • Spese di consulenza e formazione finalizzate a favorire la transazione ecologica attraverso l’adozione di criteri ESG
  • Spese per l’acquisto di sistemi gestionali finalizzati all’operatività aziendale dei Piani di Governance in ottica di coerenza ai criteri ESG
  • Spese di consulenza finalizzate a favorire la razionalizzazione dell’uso di energia
  • Spese per attività di formazione con specifico riferimento al settore energetico

Rientrano tra le spese ammissibili (lettera a) le spese sostenute dalle aziende per l’implementazione a:

  • Certificazioni ambientali (ISO 14001): ammissibili al bando sia i costi della consulenza che dell’ente certificatore
  • Certificazione sulla parità di genere (UNI/PdR 125:2022): ammissibili al bando sia i costi della consulenza che dell’ente certificatore

 

Requisiti per ottenere il contributo  

  • Avere la sede legale o unità operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cuneo;
  • Essere imprese attive ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  • Essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
  • Avviare il progetto esclusivamente dopo il ricevimento del decreto di concessione.

 

Per ulteriori informazioni contattaci al numero 0171 260239 oppure scrivi a commerciale@studioquality.it 

CCIAA Cuneo: Bando ESG

Faq


Fonte: Camera di Commercio di Cuneo

DIISOCIANATI: nuovi obblighi formativi

Il Regolamento UE 2020/1149 ha introdotto delle restrizioni sia sull’immissione sul mercato sia sull’utilizzo dei diisocianati, ossia ha stabilito, in capo a tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati per scopi industriali e professionali in concentrazione superiore al 0,1%, l’obbligo di formazione obbligatoria.

 

COSA SONO I DIISOCIANATI

SI tratta di un gruppo di composti chimici realizzati dall’unione di due unità di cianati (gruppo -N=C=O) con altri gruppi chimici. Si tratta di comporti piuttosto reattivi che risultano irritanti per tutte le vie di esposizione, dotati pertanto, di una certa tossicità.

Sono composti molti diffusi utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche pertanto utilizzati da impiantisti, carpentieri, cappottisti, serramentisti, ect.

 

CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI FORMAZIONE 

Lavoratori dipendenti o autonomi, ma anche datori di lavoro che, nell’ambito della propria attività lavorativa manipolano sostanze contenenti di-isocianati in concentrazione superiore allo 0,1 %.

Occorre verificare l’etichetta e / o la scheda di sicurezza delle sostanze e dei prodotti utilizzati e, nel caso in cui emerga la presenza di diisocianati in percentuale superiore a 0,1 % e non sia possibile sostituire il prodotto con uno di percentuale inferiore, è necessario adempiere agli obblighi di formazione previsti dal Regolamento UE 2020/1149.

 

CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

La formazione iniziale si compone di 3 livelli e può essere erogata in aula oppure in modalità e-learning: formazione generale, intermedia, avanzata.

FORMAZIONE GENERALE – obbligatoria per tutti gli usi industriali le professionali

FORMAZIONE INTERMEDIA – aggiuntiva a quella generale. Obbligatoria in caso di esposizione per via cutanea e / o per inalazione nei i seguenti usi:

  • Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente
  • Applicazione a spruzzo in cabina ventilata
  • Applicazione con rullo / pennello / immersione o colata
  • Taglio di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi
  • Pulitura e rifiuti

FORMAZIONE AVANZATA  – aggiuntiva a quella generale e intermedia. Obbligatoria in caso di esposizione per via cutanea e / o per inalazione nei i seguenti usi:

  • Manipolazione di articoli non completamente reagiti
  • Applicazioni per fonderie
  • Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
  • Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
  • Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)

 

Per ulteriori informazioni contattaci al numero 0171 260239 oppure scrivi a commerciale@studioquality.it 

 


Fonte: Regolamento UE 2020/1149

Seminario “Nuovo Regolamento Macchine Europeo”

SEMINARIO GRATUITO

Studio Quality SrlBorgo San Dalmazzo (CN)
20 settembre • Ore 09.00 – 12.00

Il 22 maggio 2023 è stato adottato dal Consiglio europeo il nuovo Regolamento Macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery), che, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Il seminario, organizzato da Studio Quality Srl con la partecipazione tecnica di Bureau Veritas Nexta, ha come obiettivo quello di illustrare le modifiche e le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento Macchine con lo scopo di approfondirne l’applicazione.

 

PROGRAMMA

Le principali novità del nuovo Regolamento Macchine rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE • Gli operatori economici e le procedure di valutazione della conformità • Nuovi requisiti di sicurezza e di tutela della salute • Dichiarazione di conformità UE.

 

RELATORE

Ing. Paolo Lama – Industry Engineering & Consulting Business DeveloperBureau Veritas Nexta

 

ADESIONE

Il corso è a numero chiuso: se interessati vi preghiamo di comunicare la vostra adesione all’indirizzo e-mail: commeciale@studioquality.it 

 

CREDITI FORMATIVI

Ai partecipanti del Seminario verrà rilasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) per RSPP e ASPP. Il numero crediti formativi rilasciati sarà pari alla durata del corso.

 

Nuovo Regolamento Macchine 2023

Il Parlamento Europeo ha adottato, nella seduta del 18 aprile 2023, il nuovo Regolamento Macchine che andrà a sostituire l’attuale Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il Regolamento Macchine entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (luglio) e sarà direttamente applicabile 42 mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

 

A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE

 

Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti:

  1. macchine;
  2. attrezzature intercambiabili;
  3. componenti di sicurezza;
  4. accessori di sollevamento;
  5. catene, funi e cinghie;
  6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  7. quasi-macchine.

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL REGOLAMENTO MACCHINE

 

MODIFICHE SOSTANZIALI

A differenza dell’attuale Direttiva macchine, che si applica alle macchine nuove senza prendere in considerazione gli interventi di modifica, il nuovo Regolamento si applica anche ai prodotti che hanno subito delle “modifiche sostanziali”, ossia:

  • effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio
  • che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
  • che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente.

 

OPERATORI ECONOMICI

Il nuovo Regolamento Macchine introduce due nuove figure:

  • Importatore: soggetto che immette sul mercato EU un prodotto. Ha l’obbligo di assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine tutte le procedure per la conformità della macchina. È responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.
  • Distributore: soggetto che mette a disposizione sul mercato il prodotto. Ha l’obbligo di verificare che la macchina sia identificata e accompagnata da tutta la documentazione necessaria.

 

COMPONENTI DI SICUREZZA DIGITALI

Nel nuovo Regolamento Macchine, tra i componenti di sicurezza che devono essere marcati CE, sono stati inseriti anche quelli digitali, compresi i software.

Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà essere, pertanto, marcato CE ai sensi del Regolamento Macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE.

Introdotto nuovo requisito di sicurezza e di tutela della salute esplicitamente dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita dalla dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

 

PRODOTTI AD ALTO RISCHIO

L’allegato IV della direttiva 2006/42/CE, contenente l’elenco dei prodotti considerati ad alto rischio, è stato aggiornato e ampliato diventando l’allegato I del nuovo regolamento macchine.

 

 

SCARICA IL PDF DEL TESTO IN LINGUA ITALIANA DEL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE


Fonti: Punto sicuro

Rapporto biennale pari opportunità 2022:
Istruzioni per la compilazione

Secondo il Codice delle pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162, tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile”.

 

COS’E’ IL RAPPORTO BIENNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

Il rapporto biennale per le parità di genere è un documento che “descrive” il trattamento che in azienda viene riservato alle donne e agli uomini. Nello specifico, il rapporto deve contenere:

  • numero di assunzioni e stato delle professioni di uomini e donne;
  • accesso alle opportunità di carriera e di formazione;
  • azioni ed interventi su licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti;
  • informazioni sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

 

CHI E’ OBBLIGATO

Il “Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile” deve essere obbligatoriamente consegnato alle rappresentanze sindacali aziendali dalle imprese pubbliche e private con oltre 50 dipendenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile, sul sito del Ministero del Lavoro, l’elenco redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto.

 

SCADENZA ANNO 2022

Solo per il biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 14 ottobre 2022.

Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione di apposito Modulo presente sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inseriti correttamente tutti i dati all’interno dell’applicativo, quest’ultimo rilascia una ricevuta attestante la regolare redazione dal rapporto.

Copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, devono essere trasmesse dal Datore di lavoro alle rappresentanze sindacali.

Il rapporto verrà sottoposto a monitoraggio da parte delle autorità compenti. L’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto così come l’elenco di quelle che, invece, non lo hanno trasmesso, verrà pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro.

 

SANZIONI

La mancata trasmissione del rapporto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e, nei casi più, gravi, la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

In caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Le sanzioni non sono tuttavia applicate automaticamente. Queste scattano solamente nel caso in cui le aziende interessate non ottemperino all’Invito dell’Ispettorato territoriale del lavoro a provvedere nei successivi 60 giorni.

Bandi di gara: Il Decreto Legge 32 maggio 2021, n. 77 ha introdotto l’obbligo, per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che intendono partecipare a bandi di gara, di presentare, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto redatto con relativa attestazione di conformità.

 

PARITA’ DI GENERE SUL POSTO DI LAVORO: La Certificazione UNI PdR 125:2022

Tutte le imprese interessate a puntare su un modello di lavoro incentrato sull’inclusività, possono ottenere la Certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di appartenenza.

Questo standard consente, a chi si certifica, di beneficiare di vantaggi concreti, tra cui:

  • Sgravio contributivo fino a 50mila euro all’anno;
  • Punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere;
  • Maggiore punteggio in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture;
  • Maggiore attrattività nei confronti dei lavoratori.

Leggi il nostro articolo oppure contattaci per saperne di più.

 


Fonti:

Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto Interministeriale del  29 marzo 2022 

PARITA’ DI GENERE SUL POSTO DI LAVORO: La certificazione UNI PdR 125:2022

La certificazione che ti serve per rafforzare la tua immagine e reputazione aziendale.

 

La legge 162/2021 ha introdotto la Certificazione della parità di genere con lo scopo di incentivare le aziende ad adottare politiche favorevoli a ridurre la disparità di genere sul posto di lavoro.

La norma UNI PdR 125:2022 consente, a chi si certifica, di avviare un percorso di cambiamento culturale all’interno della propria organizzazione e di beneficiare di vantaggi concreti, tra cui sgravi fiscali e punteggi premiali in gare di appalto.

L’obiettivo della norma è quello di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, riducendo le disparità, attraverso la creazione di un sistema volto a migliorare le condizioni di lavoro delle donne in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo.

La norma individua 6 Aree di valutazione, ossia i requisiti minimi che ciascuna azienda deve rispettare per garantire al suo interno l’equità uomo-donna. Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, che rileva il livello attuale dell’organizzazione, ed è costituita da una serie di indicatori, in grado di guidare il cambiamento. Un’azienda sarà, pertanto, valutata in base alla propria:

Cultura e strategia (15%)

implementazione di un piano a favore e sostegno di un ambiente di lavoro inclusivo e procedure interne volte a favorire le pari opportunità e l’occupazione femminile.

Governance (15%)

Processi volti a identificare e gestire qualsiasi forma di non inclusività, nonché risorse economiche investite a supporto dell’inclusione.

Processi HR (10%)

Gestione e sviluppo delle risorse umane in maniera neutrale ed equa, analisi del turnover in base al genere, pari accesso alle opportunità di carriera e di formazione.

Opportunità di crescita in azienda neutrali per genere (20%)

Percentuale di donne dipendenti nell’organizzazione con attenzione alla percentuale di donne con qualifica di dirigente o di responsabile di una o più unità organizzative

Equità remunerativa per genere (20%)

Parità reddituale in base al livello di competenza.

Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro (20%)

Policy dedicate alla tutela dalla maternità e della paternità, congedi ad hoc, piani welfare e/o asilo nido aziendale.

 

Gli indicatori sono necessari per verificare il grado di maturità dell’azienda dal punto di vista delle parità di genere con un monitoraggio annuale e una verifica ogni 2 anni.

Il sistema si applica a partire dalle piccole organizzazioni (a partire da 1-2 dipendenti), fino alle multinazionali. Per le realtà più piccole sono previste delle semplificazioni.

Le aziende, che risultano conformi ai criteri previsti dalla norma, possono ottenere la certificazione.

La certificazione si ottiene tramite attività di raccolta dati, analisi delle informazioni e verifica da parte di un Ente di Certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.

 

VANTAGGI

Le aziende che decidono di certificarsi possono beneficiare di alcuni vantaggi, quali:

  • Sgravio contributivo fino a 50mila euro all’anno;
  • Punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere;
  • Maggiore punteggio in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture;
  • Maggiore attrattività nei confronti dei lavoratori.

 

COME POSSIAMO AIUTARTI

Col nostro supporto, le aziende potranno ottenere la Certificazione della Parità di Genere per usufruire di tutti i benefici ad essa collegati. L’attività comprende:

  • Creazione di un Sistema di Gestione;
  • Sviluppo degli indicatori richiesti;
  • Assistenza in fase di audit per il rilascio della Certificazione.

Riduzione tasso INAIL: nuovo modello OT23 per l’anno 2023

Come e quando presentare il modello OT23

 

COS’E’ IL MODELLO OT23 INAIL

Il modello di domanda OT23 è un sistema di incentivazione che riconosce uno sconto sul premio assicurativo per le aziende che apportano interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ogni azienda è chiamata a versare all’INAIL il premio assicurativo annuale, ossia il costo dell’assicurazione stipulata dal Datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti.

Tale premio viene calcolato considerando molteplici fattori all’interno dell’organizzazione:

  • di lavoratori dipendenti
  • Tipologia di mansioni svolte
  • Livello di rischio dei lavoratori e andamento degli infortuni

 

APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (Posizione assicurativa territoriale), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT:

 

REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE LA DOMANDA

Per ottenere la riduzione del tasso INAIL, ogni impresa deve dimostrare di aver effettivamente intrapreso determinati interventi di miglioramento per la salute e sicurezza dei propri luoghi di lavoro (redatto il DVR, nominati RSPP e Medico competente, assolti gli obblighi di formazione, etc.), e di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare) alla data di adozione del provvedimento di accoglimento dell’istanza OT23.

Tutte le aziende che hanno almeno una Posizione Assicurativa Aziendale (PAT) possono presentare la domanda, anche quelle attive da meno di un biennio (in quest’ultimo caso la riduzione del premio INAIL mediante OT23 si applica nella misura fissa del 8%).

La richiesta è consentita a prescindere dall’anzianità contributiva, purché gli interventi siano effettuati nell’anno precedente a quelli di presentazione della domanda.

 

COME OTTENERE LO SCONTO DEL PREMIO INAIL

L’azienda deve dimostrare di aver adottato nell’anno precedente alla presentazione della domanda (2022) interventi di miglioramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, selezionando uno o più interventi, cui vengono attribuiti specifici punteggi da 30 a 100.

Per ottenere la riduzione del premio versato, l’azienda deve raggiungere 100 punti.

Gli interventi per i quali è possibile richiedere istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL sono suddivisi in sei categorie:

  • Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • Prevenzione del rischio stradale
  • Prevenzione delle malattie professionali
  • Formazione, addestramento, informazione
  • Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • Gestione delle emergenze e DPI

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA OT23 INAIL 2022

La richiesta di sconto INAIL e la relativa documentazione richiesta dall’Istituto a dimostrazione dell’effettiva esecuzione degli interventi, devono essere presentate in modalità telematica sul sito dell’INAIL (sezione Servizi Online) entro e non oltre il 28 febbraio 2023 a cura del Legale Rappresentante dell’azienda oppure da persona delegata ad operare sul sito INAIL (es. Consulente del lavoro).

In caso di esito positivo dell’istanza, l’azienda riceverà l’avviso di accoglimento della domanda di riduzione del premio.

 

Il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2023 e la relativa Guida alla compilazione sono presenti sul sito dell’INAIL.

 


Per supporto nella compilazione della domanda contatta i nostri tecnici: 0171 260239commerciale@studioquality.it

Protocollo Covid-19 del 30 giugno 2022: tutte le novità e gli aggiornamenti

Approvato il 30 giugno 2022 il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo firmato dalle Parti Sociali sostituisce il precedente Accordo del 4 maggio 2022 che aggiornava temporaneamente l’Accordo del 6/4/2021 e ha valenza fino al 31 ottobre 2022.

Principali novità del nuovo Protocollo:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Prevista la raccomandazione dell’utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”.

Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 al fine di consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, su specifica indicazione del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’azienda è tenuta a fornire un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima di accedere al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° C, non sarà consentito l’eccesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro sarà tenuto, in presenza di tali circostanze, ad isolare momentaneamente le persone in tali condizioni e a fornire loro le mascherine FFP2. Dovrà essere contattato il medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve inoltre mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Richiesta l’adozione di misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

 

Qui il nuovo protocollo


Studio Quality mette a disposizione i propri tecnici specializzati per assistere i propri clienti nell’aggiornamento del protocollo aziendale.