Attività di manutenzione delle reti fognarie: dal 30/04/2022 nuovo formulario di trasporto

L’Albo nazionale gestori ambientali ha definito il modello unico e i contenuti del nuovo formulario che, dal 30 aprile 2022, va utilizzato per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Il modello e i contenuti del nuovo formulario – ai sensi dell’art. 230 del Dlgs 156/2006 come modificato dal DL 77/2021 – sono stati approvati dall’Albo nazionale gestori ambientali con la deliberazione 21 dicembre 2021, n. 14.

Il nuovo formulario deve essere utilizzato come modello sostitutivo del “generale” formulario di identificazione rifiuti (Fir) di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento, ad un impianto di trattamento delle acque reflue autorizzato al trattamento di rifiuti o ad un impianto iscritto in procedura semplificata.

Il nuovo formulario si applica ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:

  • pubbliche;
  • asservite a edifici privati;
  • fosse settiche;
  • manufatti analoghi e sistemi individuali;
  • bagni mobili.

Il modello unico è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.

 


ALLEGATI

Modello Unico del Formulario

 


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Il concetto di formazione in azienda si evolve. Con l’avvento del digitale, infatti, corsi e lezioni dedicate alla formazione delle risorse presenti in azienda si trasformano e prendono il nome di e-learning.

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Protocollo COVID19 Trasporti e Logistica: aggiornamenti

NOVITA’ IN MATERIA DI PROTOCOLLO COVID NEL SETTORE DEL TRASPORTO E LOGISTICA

Con ordinanza del Ministero della Salute dell’11 novembre 2021 (Allegato 14 del DPCM 3 marzo 2021) il Protocollo covid19 nel settore trasporti e logistica è stato aggiornato con nuove disposizioni che tengono in conto l’evoluzione della pandemia, la rispesa delle attività produttive e l’introduzione di regole relative al green pass.

Cosa cambia?

  • il controllo del green pass per i servizi (per i quali è richiesto l’obbligo) prima della salita a bordo, da personale incaricato;
  • punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro: maggiore confronto tra datori di lavori e il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo
  • corsi di formazione per il personale: in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante.
  • Il protocollo conferma per tutti i settori di trasporto la necessità di adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza e con l’avviso che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio.

Misure generali di sicurezza per il settore Trasporti e Logistica

Il Ministero richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

  • Prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
  • La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
  • Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
  • Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
  • Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.
    Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Ministero della Salute: Allegato 14 del DPCM 3 marzo 2021

Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy

Nel mese di ottobre il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un vademecum col quale fornisce alcuni consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo attento e corretto.

COME IMPOSTARE LA PASSWORD

Una buona password:

  • deve essere abbastanza lunga: almeno 8 caratteri, anche se più aumenta il numero dei caratteri più la password diventa “robusta” (si suggerisce intorno ai 15 caratteri);
  • deve contenere caratteri di almeno 4 diverse tipologie, da scegliere tra: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali (cioè punti, trattino, underscore, ecc.);
  • non deve contenere riferimenti personali facili da indovinare (nome, cognome, data di nascita, ecc.). Non deve nemmeno contenere riferimenti al nome utente (detto anche user account, alias, user id, user name);
  • meglio evitare che contenga parole “da dizionario”, cioè parole intere di uso comune: è meglio usare parole di fantasia oppure parole “camuffate” per renderle meno comuni, magari interrompendole con caratteri speciali (ad esempio: caffè può diventare caf-f3). Esistono infatti software programmati per tentare di indovinare e rubare le password provando sistematicamente tutte le parole di uso comune nelle varie lingue, e con questa accortezza si può rendere il loro funzionamento più complicato;
  • andrebbe periodicamente cambiata, soprattutto per i profili più importanti o quelli che usi più spesso (e-mail, e-banking, social network, ecc.).

COME GESTIRE CORRETTAMENTE LA PASSWORD

  • Utilizza password diverse per account diversi (e-mail, social network, servizi digitali di varia natura, ecc.). In caso di «furto» di una password si evita così il rischio che anche gli altri profili che ti appartengono possano essere facilmente violati.
  • Altra accortezza importante è quella di NON utilizzare password già utilizzate in passato.
  • Occorre poi ricordare che le eventuali password temporanee rilasciate da un sistema o da un servizio informatico vanno sempre immediatamente cambiate, scegliendone una personale.

 COME CONSERVARE CON CURA LE TUE PASSWORD

  • Non scrivere mai le password su biglietti che poi magari conservi nel portafoglio o indosso, o che puoi distrattamente lasciare in giro, oppure in file non protetti sui tuoi dispositivi personali (computer, smartphone o tablet).
  • Evita sempre di condividere le password via e-mail, sms, social network, instant messaging, ecc.. Anche se le comunichi a persone conosciute, le credenziali potrebbero essere diffuse involontariamente a terzi o «rubate» da malintenzionati.
  • Se usi pc, smartphone e altri dispositivi che non ti appartengono, evita sempre che possano conservare in memoria le password da te utilizzate.

GARANTE PRIVACY – Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy 

 

Obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi dal 1° gennaio 2022

Il D.lgs. 116/2020 ha attuato la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed ha previsto l’obbligo di etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia e non sono previste esclusioni. Tali direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, che ha l’obiettivo di produrre meno rifiuti e, quando questo non sia possibile, aumentare il riciclaggio di rifiuti urbani e di imballaggio.

Tuttavia, il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, ove tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte. Ne consegue che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è a partire dal 1° gennaio 2022.

Per rispondere ai tantissimi quesiti delle imprese, il CONAI ha sviluppato un’apposita piattaforma (http://www.etichetta-conai.com/) dedicata all’argomento in oggetto, in cui confluiscono gli strumenti messi a punto per supportare le aziende. All’interno di tale piattaforma sono disponibili:

Le risposte alle domande più frequenti e significative, raccolte da CONAI tramite il servizioepack@conai.org e i webinar promossi in questi mesi, sono disponibili nella sezione FAQ continuamente aggiornata e arricchita, raggiungibile al link: http://www.etichetta-conai.com/faqs/.

Inoltre, al link http://e-tichetta.conai.org/#/login è messo a disposizione uno strumento finalizzato ad aiutare le imprese as identificare le informazioni per costruire correttamente la propria etichetta ambientale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo di etichettatura ambientale ha ad oggetto gli imballaggi, i quali vengono definiti come “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito del CONAI.

IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

IMBALLAGGI CON CRITICITÀ

Come riportato nelle Linee Guida del CONAI e nella Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021, per alcune tipologie di imballaggi (come, ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione, o ancora quelli neutri) può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa sugli imballaggi. Per alcuni imballaggi, sono state infatti riscontrate molte criticità, sia dal punto di vista economico che strutturale.

In questi casi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art. 219 del Testo unico ambientale siano veicolate e comunicate mediante canali digitali (come App, QR code, codice a barre…) e, qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.

 


FONTI:

Tamponi gratuiti ai lavoratori in attesa del Green pass dopo la prima dose

Nuova iniziativa della Regione Piemonte per incentivare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid.

A partire dal 23 ottobre potranno ottenere i tamponi gratuiti i lavoratori che si sono già vaccinati almeno con la prima dose e sono in attesa del Green pass (per disposizione ministeriale viene validato solo dopo 15 giorni) oppure si sono prenotati per il vaccino. Sarà possibile accedere direttamente agli hotspot pubblici delle Asl, esibendo il certificato vaccinale / prenotazione del vaccino e autocertificando di essere un lavoratore.

L’elenco e gli orari verranno pubblicati sul sito della Regione entro venerdì 22 ottobre.

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro privati, in aggiunta all’App Verifica C19, il DPCM 12 ottobre 2021 ha previsto nuovi sistemi automatizzati che permettono:

  • l’interrogazione della piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio in collaborazione con Inps (sistema riservato ad aziende con più di 50 dipendenti);
  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK – Software Development Kit). È infatti disponibile un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura, le funzionalità di verifica del Green pass in modo automatizzato. Tale pacchetto è scaricabile al link https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android.

FONTI:

Piani Spostamento Casa-Lavoro: nuovi obblighi per alcune aziende

L’articolo 229, comma 4, del Decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, ha previsto due nuovi obblighi per le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

In particolare, gli obblighi introdotti sono i seguenti:

  • nominare un Mobility manager aziendale, ossia una “figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”;
  • adottare annualmente un Piano degli spostamenti casa-lavoro (c.d. PSCL) del proprio personale dipendente, ossia uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha definito le modalità attuative delle disposizioni di cui al sopracitato articolo 229, con Decreto ministeriale 179/2021.

Lo scopo di questa normativa è quello di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi volti a ridurre l’uso del veicolo privato individuale negli spostamenti casa-lavoro ed a favorire il decongestionamento del traffico veicolare. Esempi di possibili interventi: disincentivare l’uso individuale dell’auto privata mediante servizio di navetta aziendale, auto aziendali su prenotazione, favorire l’uso del trasporto pubblico mediante richiesta di miglioramento delle linee di trasporto pubblico locali che effettuano servizio nei pressi dell’azienda, favorire la mobilità ciclabile, ridurre la domanda di mobilità mediante incentivo allo smart working etc.

 

MOBILITY MANAGER
Le imprese e le pubbliche amministrazioni obbligate, così come sopra indicate, devono nominare il Mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale, continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Il Mobility manager aziendale deve essere nominato tra soggetti in possesso di elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Di seguito vengono elencate le funzioni attribuite al Mobility manager aziendale

  1. promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  2. supporto all’adozione del PSCL;
  3. adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del Mobility manager d’area;
  4. verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
  5. cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
  6. attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
  7. promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
  8. supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

Oltre al Mobility Manager aziendale è presente il Mobility manager d’area, ossia una figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché’ nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali.

 

PIANO SPOSTAMENTO CASA-LAVORO
Come sopra indicato, i soggetti obbligati, così come sopra descritto, devono adottare annualmente un Piano degli spostamenti casa-lavoro (c.d. PSCL) del proprio personale dipendente, ossia uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Il Decreto attuativo specifica che si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ossia con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in base a contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Il PSCL deve essere adottato annualmente ed in particolare entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il 2021 la scadenza è anticipata al 22 novembre, ma l’applicazione delle linee guida fornite dal MITE è obbligatoria per i PSCL adottati successivamente a tale data.

Una volta elaborato, il PSCL viene trasmesso al comune territorialmente competente (o meglio al Mobility Manager dell’area) entro quindici giorni dall’adozione.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non sono obbligate, in base ai requisiti sopra indicati, possono comunque decidere di adottare il PSCL.

 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DEI PSCL
Con Decreto interdirettoriale 4 agosto 2021, n. 209 sono state approvate le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani di spostamento casa-lavoro da parte dei Mobility manager aziendali.

Le linee guida esaminano i piani spostamenti casa-lavoro in riferimento a:
• alla struttura;
• alla parte informativa e di analisi;
• alla parte progettuale;
• all’adozione;
• alla comunicazione ai dipendenti della società interessata;
• al monitoraggio.

Gli allegati delle Linee guida riportano:
• i contenuti minimi di un indice tipo di un PSCL;
• la scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto;
• la scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;
• la metodologia di valutazione dei benefici ambientali.


FONTI:

Estensione dell’obbligo di GREEN PASS per i lavoratori

Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso l’obbligo della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass) per i lavoratori del settore privato e pubblico, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

 

REGOLE NEL SETTORE PRIVATO

A chiunque svolge un’attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La verifica del rispetto di tale obbligo è in capo al datore di lavoro.

Tale obbligo si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui tali attività sono svolte, anche sulla base di contratti esterni. In questo caso, la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata, oltre che dai soggetti in cui si svolge l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche dai rispettivi datori di lavoro. È quindi previsto un doppio controllo.

Sono invece esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora risultino privi del Green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Non sono previste conseguenze disciplinari ed il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre. Il Decreto-legge consente quindi alle aziende con meno di quindici dipendenti di sostituire il lavoratore privo di Green pass, il quale mantiene però il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

 

OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche predette, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, nonché individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi sopra descritti e fornire ad essi adeguate istruzioni.

Nello specifico, il Datore di lavoro deve:

  • Integrare il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, indicando le modalità operative delle verifiche del Green pass;
  • Informare i lavoratori circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
  • Informare i soggetti esterni (fornitori, consulenti, stagisti, autisti etc.) circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
  • Esporre cartellonistica adeguata circa le nuove regole;
  • Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e fornire ad essi adeguate istruzioni;
  • Negare al lavoratore privo di Green pass l’accesso ai luoghi di lavoro e comunicare al lavoratore le conseguenze previste dal Decreto.

I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass sono puniti con una sanzione che va dai 600 a 1500 euro, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Il datore di lavoro che non verifica il rispetto dell’obbligo di green pass da parte dei lavoratori, che non adottata le misure operative per l’organizzazione delle verifiche e che ha consentito l’accesso di lavoratori privi di green pass è passibile di sanzione da 400 a 1.000 euro. In entrambi i casi, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, sulla base di quanto indicato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

 

COME SI CONTROLLA IL POSSESSO DEL GREEN PASS

Le verifiche del green pass devono essere effettuate esclusivamente mediante l’applicazione gratuita VerificaC19, scaricabile dai play store. Il flusso di utilizzo di tale applicazione di verifica si articola nelle seguenti fasi:

  • la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
  • L’app legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
  • L’app verifica che la Certificazione sia valida e mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa (ciò al fine di consentire di verificare anche l’identità del soggetto).

REGOLE NEL SETTORE PUBBLICO

Al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità indipendenti, della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilevanza costituzionale, nonché ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La verifica del rispetto di tale obbligo è in capo al datore di lavoro.

L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni. In questo caso, la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata, oltre che dai soggetti in cui si svolge l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche dai rispettivi datori di lavoro. È quindi previsto un doppio controllo.

Non sono invece obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI

Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Come per il settore privato, il Datore di lavoro deve:

  • Integrare il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, indicando le modalità operative delle verifiche del Green pass;
  • Informare i lavoratori circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
  • Informare i soggetti esterni (fornitori, consulenti, stagisti, autisti etc.) circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
  • Esporre cartellonistica adeguata circa le nuove regole;
  • Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e fornire ad essi adeguate istruzioni;
  • Negare al lavoratore privo di Green pass l’accesso ai luoghi di lavoro e comunicare al lavoratore le conseguenze previste dal Decreto.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per lavoratori colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. In entrambi i casi, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, sulla base di quanto indicato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

 

Studio Quality si rende disponibile a supportare le aziende nell’aggiornamento del Protocollo aziendale.


Infortuni sul lavoro 2020-2021: i dati INAIL

Il 19 luglio 2021 l’INAIL ha presentato, in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, presso Palazzo Montecitorio, la Relazione annuale 2020.

Il Presidente dell’Istituto, Dott. Franco Bettoni, ha incominciato così: “Nella convinzione che ogni vita persa sul lavoro sia inaccettabile, il pesante bilancio infortunistico ci fa comprendere che non si fa ancora abbastanza. Non è sufficiente indignarsi ma occorre agire. Le norme ci sono e vanno rispettate. È necessario un impegno forte e deciso di tutti per realizzare un vero e proprio patto per la sicurezza tra istituzioni e parti sociali. Coinvolgere gli attori del sistema nazionale di prevenzione, rafforzare i controlli, promuovere una maggiore sensibilizzazione di lavoratori e imprese, potenziare la formazione e l’informazione per costruire una cultura della sicurezza, a partire dal mondo della scuola, dare sostegno economico alle aziende: sono tutte azioni da perseguire con determinazione e l’Istituto è pronto a fare la sua parte”.

2020

Rispetto all’anno precedente, nel 2020 si è registrato un calo degli infortuni, ma un aumento significativo degli infortuni mortali.

Nel 2020 sono state infatti registrate circa 571.000 denunce di infortuni (-11,4% rispetto al 2019), di cui un quarto relative a contagi da Covid-19. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro dall’Istituto sono stati 375.238, di cui circa il 12,97% fuori dell’azienda, ossia con mezzo di trasporto o in itinere.

Le denunce di infortunio mortale registrate nel 2020 sono state 1.538 (+ 27,6% rispetto al 2019), di cui oltre un terzo relative a decessi causati dal Covid-19. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro dall’Istituto sono stati 799 (+13,3% rispetto al 2019), di cui circa il 32,67% fuori dell’azienda, ossia con mezzo di trasporto o in itinere (93 casi sono ancora in istruttoria). Sono stati, invece, ben 14 gli incidenti plurimi, per un totale di 29 decessi.

Nella relazione di cui in oggetto, l’INAIL ha sottolineato come la pandemia ha fortemente condizionato, influenzato e mutato l’andamento del fenomeno infortunistico nel 2020: da un lato, il Covid-19 ha ridotto il rischio per gli eventi tradizionali ed in itinere, a causa del lockdown e del rallentamento delle attività produttive e, dall’altro, ha generato una nuova categoria di infortuni.

Per quanto riguarda invece le denunce di malattia professionale, i dati del 2020 indicano un calo notevole rispetto al 2019. Le denunce di malattia professionale sono state circa 45.000 (-26,6% rispetto al 2019); dei 45.000 casi l’Istituto ha riconosciuto la causa professionale al 35,34%. È importante indicare che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati; quest’ultimi sono circa 31.400, di cui il 38,06% per causa professionale riconosciuta.

Sono stati circa 900 i lavoratori con malattia asbesto-correlata. I lavoratori deceduti nel 2020 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 912 (-19,79% rispetto al 2019), di cui 205 per silicosi/asbestosi.

2021

Di seguito vengono indicati i dati analitici relativi al primo semestre del 2021.  Nella sezione “Open data” del sito dell’INAIL sono, infatti, disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio, nel complesso e con esito mortale, e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di giugno 2021. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del modello di lettura con i confronti di mese (giugno 2020 vs giugno 2021) e di periodo (gennaio-giugno 2020 vs gennaio-giugno 2021). Gli open data pubblicati sono provvisori e il loro confronto richiede cautela e molta prudenza ed è da ritenersi poco significativo a causa della pandemia che nel 2020 ha provocato, soprattutto per gli infortuni mortali, una tardività nella denuncia. Ciò premesso, nel periodo gennaio-giugno 2021 si è registrato, rispetto all’analogo periodo del 2020, un aumento delle denunce di infortunio in complesso, un decremento di quelle mortali e una risalita delle malattie professionali.

 

 

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e giugno 2021 sono state 266.804 (+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020), 538 delle quali con esito mortale (-5,6% rispetto allo stesso periodo del 2020). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 28.855 (+41,9% rispetto allo stesso periodo del 2020).


Fonte:

Formazione puntuale in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Con sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021, la Corte di Cassazione ribadisce la centralità della formazione del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai fini dell’esclusione della responsabilità del Datore di lavoro e della responsabilità amministrativa dell’Ente per il reato di lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa in data 23/01/2017 dalla Corte d’appello di Venezia, la quale contestava all’imputato, in qualità di Amministratore della Società, di avere cagionato lesioni personali ad un dipendente con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, un lavoratore, assunto da tre mesi, intento a tagliare un pannello di polistirene estruso con l’uso di una sega circolare sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una lesione della mano sinistra che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.

Con sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021, la Cassazione Penale, Sez. IV, ha dichiarato inammissibili i ricorsi in favore dell’imputato e dell’ente, enunciando quanto segue.

Con riferimento alla posizione dell’imputato, egli riveste la qualifica di Legale Rappresentante della Società, nonché di Datore di lavoro dell’infortunato. In molte pronunce giurisprudenziali, si è affermato che “dalla qualità datoriale discendono una serie di obblighi fondamentali, tra i quali deve annoverarsi la previsione dei rischi a cui risulta esposto il lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni. Alla previsione del rischio è strettamente collegato l’obbligo di formare e informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’art. 37 D.lgs. 81/08, e di vigilare perché siano attuate le misure previste ai fini della tutela della sua incolumità”. Ciò considerato, è quindi pacifico che il Datore di lavoro debba rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore, nel caso in cui la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell’evento.

La Corte di Cassazione, allineandosi a quanto affermato dalla Corte di merito, ha evidenziato come l’infortunio del caso di specie sia connesso all’inesperienza del lavoratore, dovuta alla lacunosa e carente formazione professionale ricevuta in relazione al compito affidatogli in azienda. “Dalla descrizione delle modalità di accadimento dell’infortunio è stata logicamente desunta la causa di esso, riconducibile ad una inadeguata e insufficiente formazione del lavoratore. Si legge in motivazione che il dipendente, pur lavorando da tre mesi in I. s.n.c., non aveva un bagaglio d’esperienza specifico, avendo solamente beneficiato di un corso di formazione di otto ore sulle mansioni di operaio edile: anche ammettendo che gli fossero state somministrate nozioni di sicurezza riguardanti il tipo di macchina con cui sì infortunò, la brevità della durata dello stage non gli aveva permesso di acquisire una conoscenza esaustiva ai fini dell’utilizzo in sicurezza del macchinario”.

La Corte di Cassazione non ha altresì individuato le criticità segnalate dal difensore circa la responsabilità amministrativa riconosciuta all’ente, affermando che, dando per acquisita la violazione dell’imputato, le ragioni espresse dalla Corte d’Appello e poste a fondamento del ritenuto vantaggio per la società sono congrue. “In ordine alla responsabilità dell’ente […], affermata la responsabilità del datore di lavoro, è sufficiente osservare che i profili critici afferiscono innanzi tutto (per il datore di lavoro) alla mancata fornitura di un’adeguata preparazione professionale e (per l’impresa). Ciò significa, praticamente, che vi è un risparmio dell’ente, che non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro ‘perdute’ (ovviamente il termine è usato solo in senso improprio), con la conseguenza di immettere nell’attività produttiva lavoratori non adeguatamente formati ed allertati delle possibili insidie che il luogo di lavoro può sempre presentare”.


Fonte:

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 agosto 2021, n. 3023