Nuove regole per la riammissione dei lavoratori
che hanno contratto la variante indiana

PROTOCOLLO COVID: NUOVE REGOLE PER LA RIAMMISSIONE

La nota del Ministero della Salute indica nuove regole per la riammissione in comunità dei lavoratori.

Il Ministero della Salute con nota n 22746 – 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, precisa le modalità per il rientro dei soggetti che hanno contratto la variante indiana (variante diversa da VOC  202012/01). Sulla base, infatti, delle indagini  di  prevalenza  delle  varianti  VOC  (Variant  of  concern) il Ministero ha aggiornato le definizioni e le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento.

Si riportano di seguito le indicazioni attuali per le riammissioni a seguito di contatti  con casi  COVID-19  (sospetti  o  confermati)  per infezione da varianti.

Quarantena

I contatti stretti asintomatici (ad alto rischio) di casi COVID-19 compresi casi da variante VOC  202012/01 (c.d. variante inglese) e  varianti  diverse  da VOC  202012/01, possono rientrare in comunità  dopo la quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine è necessario un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Contatti asintomatici a (basso rischio) di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) possono  rientrare  in  comunità  dopo  la quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Tuttavia, nel caso in cui tale contatto sia avvenuto in ambito sanitario o  persone  che  forniscono  assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applicala misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria.

Infine, le persone risultate positive al SARS-CoV-2, con tampone negativo a fine isolamento, se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi, non devono essere poste in quarantena.

Isolamento

Le persone asintomatiche positive (anche nel caso di varianti) possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale è necessario un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Casi positivi a lungo termine. Le  persone  che continuano  a  risultare  positive  al  test  molecolare o  antigenico per  SARS-CoV-2,in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21°giorno. Tuttavia, i  casi  positivi  a  lungo  termine di varianti  diverse  da  VOC202012/01 (sospetta  o  confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.

Per maggiori informazioni contattaci al 0171 260239 oppure invia una e-mail a formazione@studioquality.it.

Nuovo centro di formazione e addestramento
sicurezza sul lavoro

 

Primo in provincia di Cuneo

La nuova sede dello Studio Quality mette a disposizione di lavoratori, aziende e professionisti del settore un ampio spazio dotato di apposite attrezzature, Dispositivi di Protezione Individuale e strumenti per garantire corsi di formazione efficaci mediante esercitazioni e simulazioni pratiche.

L’obiettivo è quello di formare gli operatori da un punto di vista sia pratico che teorico per renderli in grado di lavorare in sicurezza.      

Spazi e attrezzature

Nel nostro centro di addestramento pratico si può trovare:

  • Struttura a simulazione di attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e prove di recupero ed evacuazione verticale e orizzontale;
  • Struttura a simulazione di una copertura con sistema anticaduta per lavori in quota e addestramento DPI III categoria;
  • Passerella sospesa per ricreare la via di un percorso in quota;
  • Scala alla marinara con sistema anticaduta verticale;
  • Trabattello per simulazione attività di montaggio/smontaggio;
  • Area prova per l’abilitazione alla conduzione della piattaforma di lavoro elevabile (PLE);
  • Area prova per l’abilitazione alla conduzione del carrello elevatore;
  • Area prova per esercitazioni antincendio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste attività pratiche costituiscono un’efficace modalità di addestramento dei partecipanti che, oltre a vedere e provare direttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione individuali, riescono a percepire, per esperienza diretta, le effettive sensazioni e le difficoltà operative che si provano durante una situazione di pericolo o emergenza.    

L’addestramento è il modo migliore per apprendere le corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature necessarie per affrontare eventuali emergenze e, soprattutto, è l’unico modo per apprendere, mediante un’esperienza diretta in sicurezza, le effettive difficoltà che si devono affrontare durante le attività lavorative

Corsi di formazione

La nuova “palestra della sicurezza” dello Studio Quality comprende altresì un’ampia sala per la formazione teorica multimediale in modo da garantire una formazione completa a lavoratori e professionisti.         

Ecco un riepilogo dei principali corsi di formazione e aggiornamento a catalogo:

 

Per maggiori informazioni sui corsi o sulla disponibilità di spazi e attrezzature, contattaci al 0171 260239 oppure invia una e-mail a formazione@studioquality.it.

Covid-19: Aggiornato al 06/04/2021 il Protocollo sicurezza sul lavoro.
Cosa cambia?

Martedì 6 aprile 2021 è stato siglato, a cura del Governo e delle Parti Sociali, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro“, documento che aggiorna le indicazioni contenute all’interno dei noti Protocolli del 14 marzo 2020, e del 24 aprile dello scorso anno.

Il nuovo Protocollo condiviso ribadisce che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

La nuova versione del protocollo condiviso per l’emergenza Covid-19 riporta diverse novità; nello specifico:

INGRESSO IN AZIENDA

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno dovranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE / TRASFERTE

Massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori.  

Ove possibile incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.            

Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi e, ove possibile, sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.      

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente dovrà effettuare la visita medica, come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

E’ stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Sono consentiti in presenza i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Alla luce delle novità apportate con l’aggiornamento del Protocollo e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.


La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Lo Studio Quality ha accompagnato la società Germanetti S.r.l. ad ottenere con successo la prima certificazione TAPA ed il rinnovo della certificazione 9001!

Nel mese di Marzo la società GERMANETTI S.R.L. – Trasporti dal 1927 con la collaborazione dello Studio Quality ha conseguito con successo la prima certificazione TAPA TSR Level 3 ed ha superato la verifica di sorveglianza eseguita dall’Ente di Certificazione Bureau Veritas Italia SpA relativamente allo Standard Internazionale per il miglioramento della qualità ai sensi della norma alla norma ISO 9001:2015.

Germanetti s.r.l., azienda leader in Italia e in Europa nel settore della logistica e dei trasporti, considera la qualità, il rispetto dell’ambiente, la salute e sicurezza dei propri lavoratori e delle merci trasportate un aspetto fondamentale delle proprie attività: esse sono fattori caratterizzanti e distintivi dei vari processi aziendali e dell’immagine dell’Azienda presso i propri Clienti.

La certificazione TAPA (Transported Asset Protection Association) è uno standard per la protezione delle merci destinate al trasporto, dei magazzini e dei centri logistici.

Lo standard internazionale TSR (Trucking Security Requirements) prevede nello specifico i requisiti che riguardano la sicurezza per il trasporto a mezzo di veicoli commerciali.

 

Con il rinnovo della norma ISO 9001:2015, l’azienda ha dimostrato di saper gestire correttamente i propri processi.

Il sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015 è uno standard per tutte quelle organizzazioni che intendono dotarsi di uno strumento di lavoro finalizzato al miglioramento continuo e costante, che vogliono incrementare la propria efficienza, abbattere i costi, accrescere l’immagine aziendale ed aumentare la fidelizzazione dei clienti.

La norma è perfettamente integrabile con i sistemi di gestione ISO 45001 (Salute e sicurezza sul lavoro), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 27001 (Sicurezza delle informazioni).


I nostri tecnici sono a disposizione per maggiori informazioni sulle Certificazioni ISO e TAPA.

DPCM 24 ottobre 2020: cosa cambia da oggi?

 

COVID-19: COSA CAMBIA CON IL DPCM 24 OTTOBRE 2020

DAL 26 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2020

 

Da oggi è applicabile su tutto il territorio nazionale il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM_24_10_2020 ) e contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali misure sono applicabili a partire dal 26 ottobre 2020, fino al 24 novembre 2020.

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato dalle linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE DAL NUOVO DPCM

 

SPOSTAMENTI CON MEZZI PUBBLICI O PRIVATI

  • È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

RISTORANTI E BAR

  • Apertura consentita dalle ore 5:00 alle ore 18:00;
  • Ad ogni tavolo potranno sedere al massimo n. 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
  • Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico;
  • Resta consentita senza vincoli di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • E’ consentita fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Nessuna limitazione di orario per i servizi di ristorazione negli ospedali, aeroporti e lungo le autostrade;
  • Obbligo di esporre all’ingresso del locale un CARTELLO che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI E ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • In ordine alle attività professionali, si raccomanda di attuare tali attività anche mediante modalità di lavoro agile, di incentivare le ferie e i congedi retribuiti, di attuare i protocolli di sicurezza anti-contagio e di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • Obbligo di esporre all’ingresso dei locali un CARTELLO che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI

  • Rimangono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Sospesi i CONVEGNI e i CONGRESSI, eccetto quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • Le RIUNIONI nelle Pubbliche Amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private IN MODALITÀ A DISTANZA.

 

SPORT

  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restano consentiti soltanto gli eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e ed enti di promozione sportiva;
  • Sospesi lo svolgimento degli sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; 
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, utilizzabili solamente dagli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, previa adozione di linee guida dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

 

PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI

  • Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

  • Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiamo preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili.

 

ISTRUZIONE

  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
  • L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SECONDO GRADO adotta forme flessibili di attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75% dell’attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.

 

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SPETTACOLI E PARCHI DIVERTIMENTO

  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento;
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano aperti invece i musei;
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, anche formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

 

FESTE, SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI

  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è FORTEMENTE RACCOMANDATO di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 

SAGRE E FIERE 

  • Vietate le Sagre, le Fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi. 

 

SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO 

  • Sospese le attività di sale gioco, sale scommesse, Bingo e Casinò

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Per rimanere sempre aggiornati sugli atti e provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione Piemonte al fine di evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio piemontese e per la ripartenza delle attività economiche clicca su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative.

Per maggiori dettagli:

DPCM_24_10_2020

DPCM_24_10_2020_allegati

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

COVID-19: Nuove restrizioni con il DPCM 18 ottobre 2020

 

COVID-19: NUOVE RESTRIZIONI CON IL DPCM 18 OTTOBRE 2020

DAL 19 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

Da oggi è in vigore il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (DPCM_18_10_2020)

 

Vengono introdotte nuove modifiche restrittive al DPCM 13 ottobre 2020 (QUI LE NOVITA’ DPCM 13/10/2020) che sono applicabili a partire dal 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

 

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato dalle linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

RISTORANTI E BAR

  • Apertura consentita dalle ore 5.00 alle ore 24.00, dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo;
  • Ad ogni tavolo potranno sedere al massimo n. 6 persone;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • E’ consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Nessuna limitazione di orario per i servizi di ristorazioni negli ospedali, aeroporti e lungo le autostrade.

In questo settore, inoltre, nella REGIONE PIEMONTE l’Ordinanza della Giunta (n,.109 del 16/10/2020) IMPONE:

  • DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI dopo le ore 21.00 fino alle ore 7.00 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione;
  • obbligo per i RISTORANTI di tenere un REGISTRO QUOTIDIANO DELLE PRESENZE e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio al tavolo;
  • CHIUSURA NOTTURNA di tutte le attività commerciali al dettaglio, dalle ore 24.00 alle ore 5.00, ad eccezione delle farmacie;
  • I Sindaci potranno prevedere la CHIUSURA al pubblico dopo le ore 21.00 di STRADE O PIAZZE nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. Gli accessi saranno sempre consentiti agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

SAGRE E FIERE 

Vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO 

Apertura concessa dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

 

CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI

  • Sospesi, eccetto quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Le RIUNIONI nelle Pubbliche Amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private IN MODALITÀ A DISTANZA.

 

SPORT

  • Permane il DIVIETO dello SPORT DA CONTATTO praticato a livello amatoriale, non sono consentite gare nè competizioni dell’attività sportiva dilettantistica di base. Sono concesse soltanto le attività in forma individuale e l’attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni;
  • Sono consentiti soltanto gli EVENTI E COMPETIZIONI riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Per tali eventi continua ad essere consentita la presenza di pubblico, con percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, rimangono consentite a porte chiuse;
  • PALESTRE E PISCINE restano aperte ma è prevista una settimana per adeguare protocolli sicurezza e verificarne il rispetto.

 

ISTRUZIONE

Maggiore flessibilità di orario nelle SCUOLE SUPERIORI, con ingressi scaglionati anche dalle ore 09:00 con possibilità di tenere le lezioni anche di pomeriggio e maggiore flessibilità nell’organizzazione mediante incremento della alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza.

Inoltre, in REGIONE PIEMONTE l’Ordinanza della Giunta Regionale (n. 110 del 16 ottobre 2020) proroga l’obbligo per le SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO di verificare che le famiglie abbiano misurato la febbre agli studenti. Qualora infatti le scuole non riescano a provvedere alla misurazione della temperatura degli alunni per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive, verificheranno giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura agli alunni da parte delle famiglie, avvalendosi alternativamente di autocertificazioni, diario scolastico, registro elettronico o altro mezzo ritenuto idoneo; ove  un alunno  si  presenti  sprovvisto  della  certificazione  attestante  l’avvenuta misurazione,  la  scuola  dovrà  rilevare  la  temperatura  prima dell’inizio dell’attività didattica.

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Per maggiori dettagli:

DPCM_18_10_2020

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

COVID-19: Le novità del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020

 

AGGIORNAMENTO MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID19

DAL 14 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 (DPCM_13_10_2020)

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?

  • E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

       È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

  • ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: consentite a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  • RISTORANTI E BAR dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi.
  • Sono consentite le FIERE ed i CONGRESSI, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Previste LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO, obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
  • CORSI DI FORMAZIONE: consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Sono escluse qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, non citata nel DPCM.
  • Le attività di CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI E DI CENTRI SOCIALI sono consentite.
  • Sospese le attività che abbiano luogo in SALE DA BALLO, DISCOTECHE e LOCALI ASSIMILATI, all’aperto o al chiuso.
  • SPORT: vietate le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto amatoriali. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento.
  • Per le COMPETIZIONI SPORTIVE è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso.
  • Lo svolgimento delle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE è consentito soltanto in maniera statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento.
  • Per gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
  • DIVIETO DI FESTE PRIVATE al chiuso o all’aperto e forte raccomandazione ad evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di 6 persone non conviventi.
  • Le FESTE CONSEGUENTI ALLE CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • DIVIETO DI GITE SCOLASTICHE, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche.

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Per maggiori dettagli:

 DPCM_13_10_2020

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

Reati tributari e Decreto Legislativo n.231/2001

 

REATI TRIBUTARI E DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

ANCORA ESTENSIONI DEI REATI PRESUPPOSTO

 

Con la Legge n. 157/2019 gli illeciti tributari sono entrati ufficialmente a far parte dei reati presupposto precedentemente definiti dal D.lgs. 231/2001; di conseguenza la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche ai reati tributari espressamente richiamati.

Merita qui ricordare che il D.lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia la diretta ed immediata responsabilità amministrativa degli Enti per i fatti illeciti commessi nell’interesse od a vantaggio di questi dalle persone in posizione apicale e/o alle loro dipendenze. Al fine di evitare le gravi conseguenze derivanti dalla commissione di un reato presupposto, sono previste forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti, ossia l’adozione e l’attuazione di un Modello di organizzazione e gestione.

La Legge 157/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha introdotto, tra i reati ex D.lgs. 231, i seguenti illeciti tributari richiamati dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.lgs. 74/2000:

  • dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

 

Ulteriori reati tributari, rientranti nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231, sono stati introdotti dal D.lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale.

Le Organizzazioni sono chiamate ad interrogarsi sulla robustezza dei sistemi e delle procedure di controllo interno e ad aggiornare i propri Modelli di Organizzazione e Gestione (c.d. MOG o Modelli 231) su un ambito particolarmente delicato della realtà aziendale, ossia quello fiscale. Le prime aree a rischio saranno quindi da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

 

Cosa devono fare le Organizzazione per adeguare i propri Modelli 231?

  1. Mappatura di processi e attività sensibili a rischio di commissione dei nuovi reati;
  2. Adozione di un sistema amministrativo, contabile e fiscale adeguato;
  3. Analisi, valutazione e sviluppo del Sistema di Controllo Interno.
  4. Aggiornamento del Modello Organizzativo 231 ed attuazione dello stesso. 

 

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Studio Quality mette a disposizione i propri professionisti per fornire consulenze e supporto alle Organizzazioni per l’adozione o per l’aggiornamento di Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tel: 0171 26 02 39

Mail: info@studioquality.it

 

 

Corsi di formazione in VIDEOCONFERENZA

 

CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

 

STUDIO QUALITY, offre la possibilità di partecipare ai propri corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro distanza”.

 

Come?

 

Attraverso un sistema online di Videoconferenza sincrona che, inviando in tempo reale immagini e audio dai rispettivi luoghi in cui docente e discente sono presenti, consente di partecipare interattivamente ai corsi organizzati da STUDIO QUALITY senza spostarsi dall’ufficio o da casa.

Il nostro sistema di videoconferenza sincrona garantisce la continua interazione tra partecipanti e docente in audio, video e chat, la continua verifica della presenza e dell’attenzione garantendo il contatto visivo tra discenti e docente, il tracciamento dei tempi di collegamento di ciascun partecipante, l’idoneità della verifica di apprendimento finale: tali requisiti sono necessari per rendere efficace la formazione e considerarla quindi equivalente all’attività formativa svolta in aula.    

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La Regione Piemonte ha recepito le indicazioni sulla formazione a distanza formulate dal Gruppo Tecnico Interregionale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diffuse attraverso la circolare prot. 12255/A1409B del 14/4/2020, ribadendo che le attività formative organizzate in videoconferenza sincrona sono equiparate alla formazione in presenza e sono quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza previsti dalla legge. Pertanto i Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”.  Gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA

Per poter frequentare il corso in Videoconferenza sincrona ciascun partecipante deve necessariamente:

  • Leggere e comprendere la lingua Italiana;
  • Possedere una connessione internet stabile (si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali).
  • Possedere un PC o Mac dotato di MICROFONO, USCITA AUDIO e WEBCAM.

IL PC DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO SINGOLARMENTE (OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ DOTARSI O ESSERE DOTATO DI UN PROPRIO TERMINALE).

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso in videoconferenza, STUDIO QUALITY invierà a ciascun partecipante un’e-mail contenente un link che permetterà di accedere, il giorno prefissato per il corso, all’aula virtuale.

I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch’essi in videoconferenza acquisendo le risposte dei partecipanti in tempo reale.

 

VANTAGGI DEI CORSI IN VIDEOCONFERENZA

Attraverso il sistema di formazione a distanza in Videoconferenza il docente potrà interagire direttamente e interattivamente con tutti gli allievi.

Il nostro sistema di videoconferenza permette, infatti, la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale; grazie al nostro sistema audio, i partecipanti potranno interagire fra di loro e avranno la possibilità di sentire eventuali interventi o domande esposte al docente durante la lezione.

 

 

Il calendario dei corsi di formazione interaziendali erogati in videoconferenza sarà disponibile a breve, in attesa di nuove disposizioni del Governo e della Regione Piemonte.

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Su specifica richiesta, sarà possibile svolgere i corsi in videoconferenza con calendarizzazione concordata e preventivo a corpo. Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti:

Tel: 0171 26 02 39

Mail: formazione@studioquality.it

 

Emergenza Covid-19: Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI

 

BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE

PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020

 

CHE COS’È IL BANDO IMPRESA SICURA?

Il Bando Impresa Sicura, gestito da Invitalia, consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
ll rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa.
Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.

 

REQUISITI PER PARTECIPARE

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

  • Regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
  • Con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

 

CARATTERISTICHE SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Le spese oggetto di rimborso fanno riferimento alle seguenti categorie:

  • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

 

Ai fini dell’accesso al rimborso, tali spese devono:

  1. essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso;
  2. essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
  3. essere non inferiori a euro 500,00.

 

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’ 11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it

 

Per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, modalità operative, avvertenze e altre informazioni utili, i tecnici dello STUDIO QUALITY sono disponibili ai seguenti recapiti:

Tel: 0171 26 02 39

Mail: info@studioquality.it