NUOVI OBBLIGHI F-GAS DAL 25.09.2019

Il D.P.R. 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra″ ha introdotto la nuova BANCA DATI PER I GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E PER LE APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS e stabilisce l’OBBLIGO in capo alle IMPRESE CERTIFICATE (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) DI COMUNICARE ALLA BANCA DATI le informazioni relative AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO DELLE PERDITE E SMANTELLAMENTO SVOLTI SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI, a decorrere dal 25 SETTEMRE 2019.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata per ciascun intervento su apparecchiature FGAS (interventi di installazione, manutenzione e riparazione), sulla banca dati https://bancadati.fgas.it/#!/home

Pertanto, dal 25/09/2019 non sarà più necessario registrare gli interventi sui RDL (rapporti di intervento) in formato cartaceo o word, ma dovrà essere utilizzata l’apposita sezione della banca dati. Inoltre non sarà più necessario annotare l’elenco degli interventi, in quanto tutti caricati telematicamente.

Si evidenzia, nell’immagine sotto riportata, la sezione dedicata ove sarà necessario registrare gli interventi.

 

Coloro che vendono i macchinari che installano apparecchi contenti FGAS devono comunicare le vendite già dal 25/07/2019?

Le imprese in possesso di certificato per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio contenenti FGAS, che forniscono all’utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate provvedendo anche al servizio di installazione, a decorrere dal 25 settembre 2019, dovranno indicare gli estremi della vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all’installazione come previsto dall’articolo 16 c. 4 del d.P.R. n. 146/2018. L’informazione così trasmessa sarà valida ai fini di quanto previsto dall’articolo 16 c. 3 del citato decreto.

Tali imprese, laddove vendano le apparecchiature contenti FGAS agli utilizzatori finali senza fornire il servizio di installazione, dovranno invece comunicare le informazioni relative alle vendite attraverso la Banca Dati FGAS, a decorrere dal 25 luglio 2019.

In tale circostanza dovranno qualificarsi come venditori con apposita pratica, da presentarsi in via telematica attraverso la scrivania raggiungibile a partire dal 10 giugno, dal sito http://bancadati.fgas.it

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la sezione domande frequenti – Banca Dati F-gas all’indirizzo https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b oppure contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti:

  0171 26 02 39
  338 68 00 665

Salute e Sicurezza Alimentare: Nuovo Regolamento UE 625/17 sui Controlli Ufficiali

Due fondamentali Regolamenti relativi ai controlli ufficiali sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04 sono stati recentemente abrogati.

L’intero quadro normativo è ora disciplinato dal Regolamento UE 625/2017 in vigore dal 27 Aprile (si applicherà da Dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’obiettivo semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.

Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’UE per l’organizzazione di controlli ufficiali tenendo conto della pertinente legislazione settoriale.

In considerazione della molteplicità degli aspetti trattati nel nuovo provvedimento, si riportano le principali novità e aggiornamenti previsti per gli Operatori del settore alimentare (OSA).

1. Ampliamento dell’ambito di applicazione e semplificazione dei controlli ufficiali

Il Regolamento si applica ai controlli ufficiali nei seguenti settori relativi a:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  • l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  •  i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  • l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

2. Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali

Per ciascuno dei settori indicati, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
I controlli dovranno essere:

  • eseguiti secondo procedure documentate mediante l’elaborazione di una documentazione scritta che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, dovrà essere fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta;
  • effettuati con frequenza opportuna in base alla valutazione del rischio e senza preavviso a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del controllo stesso.

Qualunque sia l’autorità competente designata per un settore o sottosettore, essa dovrà agire nel pubblico interesse al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l’uomo, gli animali, le piante e l’ambiente.

Il testo normativo prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali:

  • riceva una formazione adeguata relativa al proprio ambito di competenza;
  • mantenga aggiornato il proprio ambito di competenza e riceva, se del caso, ulteriore formazione su base  regolare;
  • riceva formazione su temi specifici elencati nel Regolamento stesso quali ad esempio pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci, valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali, ecc.

3. Diritto alla controperizia

In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli Operatori del servizio alimentare hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.
Come indicato nel Regolamento UE 625/17 tale diritto “dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.
Per tale motivo, se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile, l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.

4. Campionamento di animali e merci messi in vendita venduti online.

Il legislatore europeo ha disposto, in relazione al campionamento di animali e merci messi in vendita a distanza la possibilità di impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.
Successivamente, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati/analizzati nel contesto di un controllo ufficiale e se possano esercitare il diritto a una controperizia.
La materia è comunque in evoluzione e sarà sicuramente oggetto di ulteriore dettaglio.

5. Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese: il rating dell’operatore

Alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni, “essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali” al fine di accrescere la trasparenza, l’equità e l’obiettività nella filiera agroalimentare.
Per assicurare che il rating rispecchi accuratamente il livello di conformità di un’impresa è previsto che tale classificazione si baserà sui risultati di vari controlli ufficiali, o nel caso di un unico controllo con esito sfavorevole, l’autorità competente dovrà procedere in tempi ragionevoli ai successivi controlli.

Per quanto concerne invece l’attività di ispezione effettuata nei posti di controlli frontalieri, sarà necessario attendere atti delegati e di esecuzione, nonché linee guida per la completa ed omogenea applicazione dello stesso.

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/625

MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI: Concessa la proroga per la Revisione obbligatoria

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto di Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Questo provvedimento determina “le basi per un’agricoltura efficiente partendo innanzitutto da un’agricoltura sicura”. Nello specifico infatti è stata concessa la proroga di revisione così da assicurare “migliori controlli nella sicurezza del parco macchine per un settore condizionato spesso da dispositivi obsoleti e garantire la sicurezza degli operatori

La revisione obbligatoria dei trattori e delle macchine agricole è scattata nel 2016, ma per essere concretamente attuata era necessario varare un’ulteriore disciplina tecnica per la quale sono trascorsi i termini prefissati, in quanto i tecnici dei ministeri hanno evidenziato una serie di difficoltà. Di conseguenza, al fine di evitare sanzioni per il mancato rispetto dei termini, il Governo ha deciso di prorogare la scadenza per la revisione obbligatoria.

 

Di seguito, le nuove scadenze della revisione:

  • Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: Revisione entro il 30 giugno 2021
  • Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: Revisione entro il 30 giugno 2022
  • Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: Revisione entro il 30 giugno 2023
  • Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

 

Cassazione Penale: la mancata formazione del proprio personale dipendente è un reato permanente

Una recente sentenza rilancia il tema del “reato di duratarelativo alla permanenza dei reati legati alla violazione del D.lgs. 81/08 (nella fattispecie, in materia di formazione e informazione), collegata al fatto che gli obblighi contenuti nella normativa prevenzionistica sono per lo più obblighi “di durata”.

COSA SI INTENDE PER “REATO PERMANENTE”  E COME QUESTO CONCETTO SI APPLICA AGLI OBBLIGHI DI SALUTE E SICUREZZA?

“Le violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro hanno natura di reato permanente e la situazione antigiuridica si protrae e persiste fino a quando il responsabile non ha provveduto ad adottare le prescritte misure cautelari, ovvero, in difetto, fino a quando il giudice non si sarà pronunciato con sentenza di condanna anche se non passata in giudicato” (Cassazione Penale, Sez.III, 14 dicembre 2011 n.46340).

La Cassazione Penale precisa che “gli obblighi inerenti l’informazione e la formazione del lavoratore sono da ritenersi di durata poiché il pericolo per l’incolumità del lavoratore permane nel tempo.”

L’obbligo di formazione, del resto, non è limitato al solo momento dell’assunzione, ma perdura, in capo al datore di lavoro, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. La cessazione della permanenza si verifica solo alla concreta formazione o all’interruzione del rapporto di lavoro.

Se un lavoratore non viene formato o non riceve l’addestramento obbligatorio o i necessari Dispositivi di protezione individuale (DPI) o la vigilanza sul suo operato (etc…), la situazione antigiuridica (quindi il reato commesso dal soggetto su cui grava il corrispondente obbligo) permane e si protrae per tutto il tempo (giorni, settimane, mesi, anni..) in cui perdura il mancato adempimento, a partire dalla data nella quale era scattato tale obbligo e fino a quando tale condizione non cessa.

Il reato di durata (definito così proprio perché a monte vi è un obbligo che persiste nel tempo e non cessa solo per il fatto che viene trascurato o ignorato in virtù di un’inerzia o di altre considerazioni) avrà pertanto effetti giuridici importanti in termini di responsabilità Penale, Civile ed Amministrativa.

FORMARE È IMPORTANTE, MA COME?

Perché un investimento nella formazione abbia dei riscontri positivi concreti, è necessario affidarsi a veri professionisti che offrano ai tuoi dipendenti docenti preparati e competenti e un programma dettagliato per fare acquisire alle risorse conoscenze e competenze che consentiranno loro di svolgere in sicurezza le proprie mansioni.

Corte di Cassazione Penale, Sez.3 – Sentenza n. 26271 del 14 giugno 2019 – Infortunio e omessa formazione. Reato permanente

Bando per la corresponsione di contributi per CERTIFICAZIONI VOLONTARIE

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha deliberato l’apertura di un BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE CHE SOSTENGONO SPESE RELATIVE ALLE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE DI PRODOTTO E DI PROCESSO. – ANNO 2019.
I fondi a disposizione ammontano complessivamente a €100.000,00.

Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale. L’impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo ovvero nel caso di conferimento l’impresa subentrante deve risultare in attività.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.

REQUISITI

  • Conseguimento o mantenimento delle certificazioni mediante l’intervento di un Organo Notificato, abilitato per Decreto dai Ministeri di competenza;
  • Consulenze necessarie e preventive al superamento dell’audit di conformità sino ad un massimo di € 2.000 di spesa .

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019, nelle tipologie specificate nell’allegato al presente bando. Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di Cuneo. Le spese al netto di Iva, complessivamente sostenute per le voci di cui all’allegato, non devono essere inferiori a €700,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda.

 

Si riporta di seguito il testo integrale del Bando:

BANDO

F-gas, in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPR in vigore dal 24 gennaio 2019

Aggiornamenti sulla dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/2012 risulta anche abrogato l’obbligo relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Per questo motivo il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti per la sola consultazione e download dello storico. Sono invece impedite le seguenti operazioni:

  • la registrazione di nuovi utenti
  • l’inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017

In sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

NOTA BENE: La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere pertanto trasmessa ad ISPRA.

 

Si riporta di seguito il testo integrale del decreto:

DPR_146_2018

 

 

MUD 2019: Scadenza presentazione fissata al 22 Giugno 2019

Sul supplemento ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 recante l’”Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” (cfr. allegato).

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, la scadenza per la presentazione è posticipata al 22 giugno. Tale articolo, infatti, prevede che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

1.Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni;
3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mud.telematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it
4. Diritti di segreteria: che sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

 

Di seguito il testo del D.P.C.M. 24 dicembre 2018.

DPCM 24 dicembre 2018

 

Testo Unico Sicurezza aggiornato a luglio 2018

Pubblichiamo l’ultima versione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) aggiornata a luglio 2018 con le nuove sanzioni .

La nuova versione contiene le seguenti novità:

Rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);
Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 – Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
Circolare n. 10 del 28/05/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 a
Interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018;
Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 – Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
Il precedente aggiornamento dello scorso maggio 2018 riguardavano :

la circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 – Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ;
il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 sostituito con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 – Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 ;
gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
all’art. 3 comma 12-bis è stato corretto il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);

Autocontrollo e HACCP

Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni.

L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.
L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è invece un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari.
Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.

I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono 7:

Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
Identificare i punti critici di controllo (CCP – Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio
Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità
Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo
Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)
Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate
Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.
La prima codifica normativa in Europa risale al 1993 con la Direttiva 43/93/CEE (recepita in Italia con il D. Lgs 26 maggio 1997 n. 155, ora abrogato). Questa normativa è stata sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004.

Data l’ampia gamma di imprese alimentari prese in considerazione dal Regolamento CE 852/2004 e la grande varietà di prodotti alimentari e di procedure di produzione applicate agli alimenti, sono state redatte dalla Commissione Europea delle Linee guida generali sullo sviluppo e sull’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP come documento diretto ad aiutare tutti coloro che intervengono nella catena della produzione alimentare.
Tali linee-guida si ispirano principalmente ai principi enunciati nel “Codex Alimentarius” CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003 (versione in italiano e versione italiano/inglese) e forniscono indicazioni su un’applicazione semplificata delle prescrizioni in materia di HACCP in particolare nelle piccole imprese alimentari.

Considerando un’impresa alimentare, il responsabile del piano di autocontrollo deve predisporre e attuare il piano con l’ attiva partecipazione della dirigenza e del personale avvalendosi, se del caso, di un supporto tecnico-scientifico esterno.
Il piano deve essere applicabile e applicato, finalizzato a prevenire le cause di insorgenza di non conformità prima che si verifichino e deve prevedere le opportune azioni correttive per minimizzare i rischi quando, nonostante l’applicazione delle misure preventive, si verifichi una non-conformità.
L’obiettivo principale è istituire un sistema documentato con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di aver operato in modo da minimizzare il rischio. Tuttavia, in alcuni casi come nelle piccole imprese, l’applicazione del sistema HACCP può risultare complessa.

E’ necessario comunque che la corretta predisposizione e applicazione di procedure, se pure semplificate, consenta nell’ambito del processo produttivo, il controllo e la gestione dei pericoli.
L’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata, ma si incoraggia l’uso di prassi corrette in materia d’igiene in questo settore.
Per facilitare l’adozione di piani di autocontrollo adeguati vengono resi disponibili Manuali di Corretta Prassi Igienica (Good Hygiene Practice o GHP) , che costituiscono documenti orientativi voluti dalla normativa comunitaria ed utilizzabili come guida all’applicazione dei sistemi di autocontrollo.

Regolamento Europeo Privacy Cosa Cambia

Non più codice della privacy ma GDPR 2018, che letteralmente sta per “General Data Protection Regulation” e dal maggio 2018 sarà il nuovo Regolamento Europeo Privacy. Un testo che detterà legge per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, e che in Italia sostituirà in pieno il codice del 1995 e il successivo codice in materia di protezione dei dati personali del 2003. La proposta di adozione di un nuovo Regolamento Europeo Privacy è arrivata nel gennaio 2012 e il Consiglio europeo, allora, si è orientato per l’adozione entro l’inizio del 2016. Dopo un lungo lavoro congiunto di Parlamento, Commissione e Consiglio, nell’aprile 2016 è arrivata l’adozione del testo da parte del Consiglio Europeo e del Parlamento europeo, e il 4 maggio 2016 i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola il trattamento dei dati personali sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il Regolamento Europeo Privacy sarà effettivamente applicabile in tutti gli Stati Membri, Italia inclusa, dal 25 maggio 2018. Importante, dunque, per le aziende e le amministrazioni pubbliche è capire con il Regolamento Europeo Privacy cosa cambia e come adeguarsi in tempo.

Le principali novità contenute nel Regolamento Europeo Privacy riguardano la diffusione dei dati personali e diritto all’oblio. Il nuovo testo, infatti, introduce il “diritto all’oblio”, regolamentato dall’articolo 17 GDPR: “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione”, si legge del testo. Un passo avanti importante e decisivo per la diffusione e la divulgazione dei dati personali, soprattutto online.

Per quanto riguarda le aziende, inoltre, ecco con il Regolamento Europeo Privacy cosa cambia: l’articolo 5 prevede una serie di principi importantissimi nell’ambito del trattamento dei dati, incluso quello della “responsabilizzazione” che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare, tutti gli altri principi. Come suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali, dunque, le aziende e le pubbliche amministrazioni dovranno dotarsi di un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), di un Registro delle attività di trattamento e prepararsi alla notifica delle violazioni dei dati personali.

Fonte: https://www.gdpr.net