COVID-19: COSA CAMBIA CON IL DPCM 24 OTTOBRE 2020
DAL 26 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2020
Da oggi è applicabile su tutto il territorio nazionale il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM_24_10_2020 ) e contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali misure sono applicabili a partire dal 26 ottobre 2020, fino al 24 novembre 2020.
Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato dalle linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).
PRINCIPALI MISURE INTRODOTTE DAL NUOVO DPCM
SPOSTAMENTI CON MEZZI PUBBLICI O PRIVATI
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
RISTORANTI E BAR
- Apertura consentita dalle ore 5:00 alle ore 18:00;
- Ad ogni tavolo potranno sedere al massimo n. 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
- Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico;
- Resta consentita senza vincoli di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
- E’ consentita fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Nessuna limitazione di orario per i servizi di ristorazione negli ospedali, aeroporti e lungo le autostrade;
- Obbligo di esporre all’ingresso del locale un CARTELLO che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI E ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
- In ordine alle attività professionali, si raccomanda di attuare tali attività anche mediante modalità di lavoro agile, di incentivare le ferie e i congedi retribuiti, di attuare i protocolli di sicurezza anti-contagio e di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- Obbligo di esporre all’ingresso dei locali un CARTELLO che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI
- Rimangono consentiti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Sospesi i CONVEGNI e i CONGRESSI, eccetto quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- Le RIUNIONI nelle Pubbliche Amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private IN MODALITÀ A DISTANZA.
SPORT
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restano consentiti soltanto gli eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e ed enti di promozione sportiva;
- Sospesi lo svolgimento degli sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, utilizzabili solamente dagli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, previa adozione di linee guida dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI
- Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI.
SERVIZI ALLA PERSONA
- Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiamo preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili.
ISTRUZIONE
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
- L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SECONDO GRADO adotta forme flessibili di attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 75% dell’attività e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SPETTACOLI E PARCHI DIVERTIMENTO
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento;
- Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano aperti invece i musei;
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, anche formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.
FESTE, SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è FORTEMENTE RACCOMANDATO di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
SAGRE E FIERE
- Vietate le Sagre, le Fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi.
SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO
- Sospese le attività di sale gioco, sale scommesse, Bingo e Casinò.
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Per rimanere sempre aggiornati sugli atti e provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione Piemonte al fine di evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio piemontese e per la ripartenza delle attività economiche clicca su https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative.
Per maggiori dettagli:
Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020