Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso l’obbligo della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass) per i lavoratori del settore privato e pubblico, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
A chiunque svolge un’attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La verifica del rispetto di tale obbligo è in capo al datore di lavoro.
Tale obbligo si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi in cui tali attività sono svolte, anche sulla base di contratti esterni. In questo caso, la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata, oltre che dai soggetti in cui si svolge l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche dai rispettivi datori di lavoro. È quindi previsto un doppio controllo.
Sono invece esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora risultino privi del Green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Non sono previste conseguenze disciplinari ed il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre. Il Decreto-legge consente quindi alle aziende con meno di quindici dipendenti di sostituire il lavoratore privo di Green pass, il quale mantiene però il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI
Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche predette, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, nonché individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi sopra descritti e fornire ad essi adeguate istruzioni.
Nello specifico, il Datore di lavoro deve:
- Integrare il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, indicando le modalità operative delle verifiche del Green pass;
- Informare i lavoratori circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
- Informare i soggetti esterni (fornitori, consulenti, stagisti, autisti etc.) circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
- Esporre cartellonistica adeguata circa le nuove regole;
- Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e fornire ad essi adeguate istruzioni;
- Negare al lavoratore privo di Green pass l’accesso ai luoghi di lavoro e comunicare al lavoratore le conseguenze previste dal Decreto.
I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass sono puniti con una sanzione che va dai 600 a 1500 euro, restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Il datore di lavoro che non verifica il rispetto dell’obbligo di green pass da parte dei lavoratori, che non adottata le misure operative per l’organizzazione delle verifiche e che ha consentito l’accesso di lavoratori privi di green pass è passibile di sanzione da 400 a 1.000 euro. In entrambi i casi, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, sulla base di quanto indicato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
COME SI CONTROLLA IL POSSESSO DEL GREEN PASS
Le verifiche del green pass devono essere effettuate esclusivamente mediante l’applicazione gratuita VerificaC19, scaricabile dai play store. Il flusso di utilizzo di tale applicazione di verifica si articola nelle seguenti fasi:
- la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- L’app legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- L’app verifica che la Certificazione sia valida e mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa (ciò al fine di consentire di verificare anche l’identità del soggetto).
Al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità indipendenti, della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilevanza costituzionale, nonché ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La verifica del rispetto di tale obbligo è in capo al datore di lavoro.
L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni. In questo caso, la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata, oltre che dai soggetti in cui si svolge l’attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche dai rispettivi datori di lavoro. È quindi previsto un doppio controllo.
Non sono invece obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI
Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Come per il settore privato, il Datore di lavoro deve:
- Integrare il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, indicando le modalità operative delle verifiche del Green pass;
- Informare i lavoratori circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
- Informare i soggetti esterni (fornitori, consulenti, stagisti, autisti etc.) circa le nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
- Esporre cartellonistica adeguata circa le nuove regole;
- Individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni e fornire ad essi adeguate istruzioni;
- Negare al lavoratore privo di Green pass l’accesso ai luoghi di lavoro e comunicare al lavoratore le conseguenze previste dal Decreto.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde e comunque non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per lavoratori colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. In entrambi i casi, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, sulla base di quanto indicato dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
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