F-gas, in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPR in vigore dal 24 gennaio 2019

Aggiornamenti sulla dichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012

A decorrere dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, recante esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/2012 risulta anche abrogato l’obbligo relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Per questo motivo il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti per la sola consultazione e download dello storico. Sono invece impedite le seguenti operazioni:

  • la registrazione di nuovi utenti
  • l’inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017

In sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

NOTA BENE: La dichiarazione F-gas relativa alle informazioni 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere pertanto trasmessa ad ISPRA.

 

Si riporta di seguito il testo integrale del decreto:

DPR_146_2018

 

 

MUD 2019: Scadenza presentazione fissata al 22 Giugno 2019

Sul supplemento ordinario n.8 alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 recante l’”Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019” (cfr. allegato).

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, la scadenza per la presentazione è posticipata al 22 giugno. Tale articolo, infatti, prevede che “qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

1.Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni
2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni;
3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mud.telematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it
4. Diritti di segreteria: che sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

 

Di seguito il testo del D.P.C.M. 24 dicembre 2018.

DPCM 24 dicembre 2018