Whistleblowing: cosa fare per adeguarsi

Ultimo mese a disposizione per le aziende che devono adeguarsi al D.Lgs. 24/2023 (C.D. “Whistleblowing”) che ha introdotto in capo ad enti pubblici e privati nuovi obblighi e regole relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni di illeciti del diritto dell’Unione e della normativa nazionale all’interno della propria organizzazione.

L’obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di Whistleblowing è previsto entro il 17 dicembre 2023.

Sono tenute ad adeguarsi alle nuove regole:

  • Le aziende private che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di almeno 250 lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato
  • Le aziende che hanno adottato un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.lgs. 231/2001
  • Le aziende private che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato
  • Le aziende, anche sotto i 50 lavoratori subordinati, appartenenti a settori sensibili, ossia servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, dei trasporti e tutela dell’ambiente.

La decorrenza dei nuovi obblighi è prevista entro il 15 luglio 2023 per le aziende con una media di più di 250 dipendenti impiegati nell’ultimo anno, mentre per le restanti aziende del settore privato sopra citate, l’obbligo di adeguarsi alla normativa in materia di Whistleblowing è previsto entro il 17 dicembre 2023.

 

Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazione possono avere ad oggetto comportamenti, atti oppure omissioni lesivi dell’interesse pubblico, dell’integrità dell’amministrazione o dell’azienda privata, relative a:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione previste;
  • illeciti nell’ambito degli atti comunitari o nazionali in materia di appalti, servizi e prodotti finanziari, così come ad esempio la sicurezza dei trasporti, la tutela degli ambienti e la salute pubblica;
  • atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell’UE o del mercato interno.

Sarà possibile segnalare le condotte illecite qualora vi sia un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni in proprio possesso siano vere e rientrino nell’ambito della normativa.

 

Come adeguarsi alla normativa

Le procedure da seguire e i canali adottati per le segnalazioni dovranno essere resi noti ai lavoratori.

Le aziende sono tenute a predisporre un canale di segnalazione interna (es. piattaforma online / sistema di messaggistica, etc.) in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, così come del contenuto della stessa e dei relativi documenti di supporto.

Le segnalazioni potranno avvenire in forma scritta o orale, in quest’ultimo caso mediante linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o mediante incontro diretto.

La gestione delle segnalazioni deve essere affidata ad una persona o a un ufficio all’interno dell’azienda, (appositamente formato per la sua gestione), ovvero a soggetti esterni autonomi e con personale appositamente formato. Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, la persona incaricata dovrà rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento ed entro 3 mesi dal suddetto avviso sarà necessario dare riscontro della segnalazione.

 

Sanzioni

Sanzioni da 10.000 a 50.000 euro in caso di ritorsioni, se la segnalazione viene ostacolata o si è tentato di ostacolarla o se sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12.

L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche in caso di:

  • mancata adozione da parte delle aziende obbligate dei canali di segnalazione
  • mancata adozione di idonee procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni
  • mancata gestione delle segnalazioni ricevute

Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

L’ANAC stabilirà l’importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell’amministrazione cui si riferisce la segnalazione.

 


 

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