Bilancio di sostenibilità: cos'è, chi è obbligato e perché conta anche per le PMI

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Bilancio di sostenibilità: cos'è, chi è obbligato e perché conta anche per le PMI

Il bilancio di sostenibilità non è solo un documento di immagine. È il risultato di un percorso con cui l'azienda misura i propri impatti ambientali, sociali e di governance, individua i punti deboli e fissa obiettivi di miglioramento. Per questo interessa anche le imprese che la legge non obbliga a redigerlo.

Il perimetro dell'obbligo, intanto, si è ristretto. La Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, nota come direttiva Omnibus I e in vigore dal 18 marzo 2026, lo limita alle imprese con più di 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato netto. Dal 24 settembre 2026 è disponibile anche uno standard europeo per la rendicontazione volontaria.

Come si costruisce un bilancio di sostenibilità efficace? Quali informazioni deve contenere e quali elementi lo rendono davvero credibile agli occhi di stakeholder e lettori?

Cos'è, in concreto, il bilancio di sostenibilità

Il bilancio di sostenibilità, chiamato anche report di sostenibilità, è il documento con cui un'organizzazione rendiconta le proprie prestazioni e i propri impatti in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). Combina dati quantitativi e informazioni qualitative: politiche, processi, responsabilità, rischi, obiettivi e risultati.

Per le imprese obbligate il nome tecnico è «rendicontazione di sostenibilità». Lo usa il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2464. La direttiva è nota come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità). Il decreto rende la rendicontazione parte integrante della relazione sulla gestione e sostituisce la dichiarazione non finanziaria prevista dal D.Lgs. 254/2016.

Chi è obbligato al bilancio di sostenibilità dopo la direttiva Omnibus I?

Dopo la Direttiva (UE) 2026/470 l'obbligo del bilancio di sostenibilità riguarda solo le imprese che superano entrambe le soglie: più di 1.000 dipendenti medi e oltre 450 milioni di euro di fatturato netto. Per le capogruppo le soglie si calcolano sul gruppo. Le PMI quotate escono dal perimetro.

Fino all'esercizio 2026 restano obbligati solo gli enti di interesse pubblico (società quotate, banche, assicurazioni) con più di 500 dipendenti. La direttiva va recepita entro il 19 marzo 2027. Il D.Lgs. 125/2024, già modificato dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118 con un rinvio di due anni, non risulta ancora adeguato.

Il testo vigente prevede quindi le soglie precedenti:

Categoria di impresa D.Lgs. 125/2024 (testo vigente) Direttiva (UE) 2026/470
Grandi imprese non ancora obbligate Obbligo dagli esercizi 2027 se superano 2 limiti su 3: 250 dipendenti, 50 milioni di ricavi netti, 25 milioni di attivo Obbligo solo oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato netto
PMI quotate Obbligo dagli esercizi 2028 Escluse
PMI non quotate Nessun obbligo Nessun obbligo, rendicontazione volontaria possibile

Per un'impresa tra 250 e 1.000 dipendenti, quindi, la conferma dell'esclusione spetta al decreto italiano di recepimento.

Perché una PMI non obbligata dovrebbe predisporre il bilancio di sostenibilità?

Una PMI non obbligata ha motivi concreti per predisporre un bilancio di sostenibilità: clienti e banche chiedono informazioni ESG anche alle imprese che la legge non obbliga. Avere i dati già organizzati riduce i tempi di risposta e rafforza la posizione dell'azienda nella filiera.

  • Catena di fornitura. Le imprese obbligate rendicontano anche la propria catena del valore, cioè fornitori a monte e clienti a valle. Per farlo chiedono dati alle imprese della filiera. Dagli esercizi 2027, ai fini della propria rendicontazione, non possono chiedere alle «imprese protette» fino a 1.000 dipendenti informazioni oltre lo standard volontario europeo. Lo standard è stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2026/1560. Il fornitore può rifiutare le richieste eccedenti.
  • accesso al credito: banche e istituti finanziari valutano anche il profilo ESG dei clienti. Gli Orientamenti dell'EBA (Autorità bancaria europea) in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, EBA/GL/2020/06, chiedono di integrare i fattori ESG nella valutazione del merito di credito.
  • permanenza nella catena di fornitura: le grandi imprese soggette alla CSRD devono raccogliere dati ESG anche dai propri fornitori — chi non è in grado di fornirli rischia di essere escluso da gare, qualifiche o rapporti commerciali già consolidati;
  • criterio premiante in bandi e gare d'appalto pubbliche, dove la rendicontazione di sostenibilità è sempre più spesso un elemento di valutazione.

Chi rimanda la scelta non evita il tema: lo ritrova, spesso con tempi più stretti, nella richiesta di un cliente, di una banca. Una valutazione ESG preliminare permette di capire quali dati l'azienda possiede già e quali mancano.

Cosa contiene un bilancio di sostenibilità?

Un bilancio di sostenibilità descrive l'organizzazione, i temi ESG rilevanti per la sua attività e gli indicatori che ne misurano la gestione. Il dettaglio dipende dallo standard adottato, ma i contenuti ricorrenti sono:

  • profilo dell'organizzazione: attività, dimensioni, mercati e governance;
  • perimetro: società, sedi e attività incluse, con le esclusioni motivate;
  • temi rilevanti, individuati con l'analisi di materialità;
  • politiche, responsabilità e azioni su ciascun tema;
  • indicatori quantitativi, come consumi energetici, emissioni, rifiuti, organico e infortuni;
  • obiettivi con scadenza e indicatore misurabile;
  • metodologie, stime e limiti dei dati.

L'analisi di materialità è il processo con cui l'impresa individua i temi su cui genera impatti significativi o che incidono sui suoi risultati economici. In un'azienda agroalimentare emergono di norma acqua e imballaggi. In una società di logistica emergono le emissioni dei mezzi e la sicurezza degli autisti.

Gli standard di riferimento sono tre:

  • gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards, principi europei di rendicontazione), obbligatori per le imprese soggette alla CSRD e semplificati dal Regolamento delegato (UE) 2026/1563 per gli esercizi dal 2027;
  • lo standard volontario europeo, che riprende il VSME, lo standard per le PMI elaborato dall'organismo tecnico europeo EFRAG;
  • gli standard GRI, diffusi a livello internazionale.

Non è solo comunicazione esterna: è anche uno strumento di governance. Il bilancio di sostenibilità viene letto da clienti, banche, investitori, enti pubblici e lavoratori, ma la sua funzione non si esaurisce nella comunicazione. La raccolta dei dati coinvolge amministrazione, risorse umane, ambiente, acquisti e sicurezza. Spesso fa emergere ciò che la gestione ordinaria non mostra: consumi non monitorati, responsabilità sovrapposte o scoperte, rischi di fornitura non presidiati. Questo valore non è automatico. Si realizza solo se le informazioni raccolte servono a correggere le criticità e ad aggiornare gli obiettivi, invece di restare archiviate dopo la pubblicazione.

Come si costruisce un bilancio di sostenibilità credibile

Il bilancio di sostenibilità si costruisce con un processo, di norma annuale, che va dalla definizione del perimetro alla revisione degli obiettivi. La sua credibilità dipende dalla qualità di questo processo. Le fasi sono:

  • definizione del perimetro e del periodo di riferimento;
  • individuazione dei temi rilevanti;
  • raccolta e controllo dei dati, con fonti, formule e stime documentate;
  • redazione secondo lo standard scelto, con criteri coerenti negli anni;
  • verifica esterna: per le imprese soggette alla CSRD un revisore abilitato rilascia un'attestazione di conformità con garanzia limitata (limited assurance, con procedure meno estese di una revisione completa); per il bilancio volontario la verifica è facoltativa;
  • pubblicazione e confronto tra risultati e obiettivi.

Un documento affidabile distingue dati misurati e stime, dichiara perimetro e metodi, riporta anche gli obiettivi mancati e mantiene criteri stabili. Un bilancio redatto una sola volta perde valore: senza una serie storica non mostra se l'impresa sta migliorando.

Per la maggior parte delle imprese la priorità oggi non è un obbligo di legge. Conta la capacità di rispondere con dati affidabili a clienti, banche e filiera. Studio Quality affianca le aziende della provincia di Cuneo e del Piemonte nella rendicontazione di sostenibilità: verifichiamo il perimetro di applicazione della normativa, conduciamo la valutazione ESG, organizziamo la raccolta dei dati e redigiamo il bilancio secondo lo standard volontario europeo, gli standard GRI o gli ESRS.

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✉️ commerciale@studioquality.it

Fonti:

Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026 (Omnibus I), che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 — EUR-Lex — consultato il 5 ottobre 2026

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) — EUR-Lex — consultato il 5 ottobre 2026

Regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione, del 3 luglio 2026, che stabilisce principi di rendicontazione di sostenibilità per uso volontario (testo in lingua inglese) — EUR-Lex — consultato il 5 ottobre 2026

Regolamento delegato (UE) 2026/1563 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 per la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità — EUR-Lex — consultato il 5 ottobre 2026

Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità — CONSOB, Normativa nazionale primaria — consultato il 5 ottobre 2026

Legge 8 agosto 2025, n. 118, art. 10, comma 1-bis, di
conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (rinvio degli obblighi di
rendicontazione di sostenibilità) — MEF, Ragioneria Generale dello Stato — consultato il 5 ottobre 2026

EBA, Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06), Q&A 2022_6606 sui fattori ESG — European Banking Authority — consultato il 5 ottobre 2026

Global Reporting Initiative, GRI Standards — globalreporting.org — consultato il 5 ottobre 2026

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