DOP, IGP, DOCG: da fine maggio un errore in etichetta può diventare reato

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DOP, IGP, DOCG: da fine maggio un errore in etichetta può diventare reato

Dal 29 maggio 2026 la tutela penale delle DOP, IGP e DOCG è cambiata radicalmente. Con la Legge 75/2026 le sanzioni per l'utilizzo illecito delle denominazioni protette sono state inasprite e i nuovi reati agroalimentari entrano a pieno titolo tra i rischi che le imprese devono considerare anche nell'ambito dei propri Modelli 231.

Per le aziende del Cuneese e del Piemonte che operano con prodotti a denominazione protetta — dal vino ai formaggi, dalle nocciole ai salumi, fino ai prodotti da forno certificati — non si tratta soltanto di etichettatura. Il tema riguarda disciplinari di produzione, certificazioni, tracciabilità, comunicazione commerciale e controlli interni.

Cosa dice davvero la norma (ed è più severa di quanto sembri)

La Legge 75/2026 ha modificato l'art. 517-quater del Codice Penale, portando la pena per la contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine da un massimo di due anni di reclusione e 20.000 euro di multa a una pena da uno a quattro anni di reclusione e da 10.000 a 50.000 euro di multa.

La giurisprudenza ha frequentemente ritenuto che l'utilizzo di una DOP o IGP in assenza dei requisiti previsti dal relativo disciplinare possa integrare il reato previsto dall'art. 517-quater. Non è quindi necessario immaginare una falsificazione grossolana del marchio o della denominazione: il rischio può nascere anche dalla mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente prodotto.

La stessa riforma introduce inoltre nuovi reati agroalimentari, tra cui l'art. 517-septies, volto a contrastare l'utilizzo di indicazioni o segni idonei a trarre in inganno sull'origine, la provenienza o la qualità dei prodotti alimentari, anche attraverso strumenti digitali e comunicazioni commerciali.

Un esempio concreto

Un produttore che utilizzi una denominazione protetta pur impiegando materie prime non conformi al disciplinare, oppure commercializzi come DOP o DOCG un lotto non correttamente certificato o non assoggettato al sistema di controllo previsto, non si espone soltanto a contestazioni amministrative o da parte dell'ente certificatore, ma può entrare nell'area del rischio penale

Perché riguarda anche il vostro Modello 231

La Legge 75/2026 ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Ciò significa che le aziende possono essere chiamate a rispondere non solo per il comportamento del singolo soggetto, ma anche per carenze organizzative, procedurali o di controllo che abbiano favorito la commissione del reato.

Chi possiede già un Modello 231 dovrebbe verificare se sono adeguatamente gestiti i processi relativi a:

  • rispetto dei disciplinari di produzione;
  • utilizzo delle denominazioni protette;
  • rapporti con organismi di controllo e consorzi di tutela;
  • gestione delle certificazioni;
  • approvazione delle etichette;
  • controllo dei fornitori e delle dichiarazioni di origine;
  • tracciabilità documentale;
  • gestione dei contenuti pubblicati sul sito internet, cataloghi e social network.

Dove si annidano davvero i rischi in etichetta

  • Coerenza tra etichetta e disciplinare di produzione: materie prime, zona di provenienza, metodo di lavorazione e caratteristiche del prodotto.
  • Corretta adesione al sistema di controllo previsto dalla denominazione.
  • Utilizzo della denominazione esclusivamente per lotti effettivamente certificati.
  • Correttezza dell'uso dei loghi DOP, IGP, DOC e DOCG.
  • Allineamento tra registrazioni di tracciabilità, certificazioni e documentazione dell'organismo di controllo.
  • Claims e indicazioni volontarie che richiamano territorio, tradizione o tipicità senza adeguato supporto documentale.
  • Comunicazione commerciale — sito internet, social media, cataloghi, marketplace e schede prodotto — che oggi rientra pienamente tra gli elementi valutabili dagli organi di controllo

I controlli da fare subito

  1. Verificare che ogni riferimento a DOP, IGP, DOC o DOCG trovi corrispondenza puntuale nel disciplinare vigente.
  2. Accertare che tutti i lotti commercializzati con la denominazione siano correttamente assoggettati al sistema di controllo e certificati.
  3. Riesaminare etichette, sito web, social network, cataloghi e materiale promozionale con lo stesso rigore utilizzato per la conformità produttiva.
  4. Controllare la documentazione di tracciabilità a supporto di ogni denominazione utilizzata.
  5. Verificare che il Modello 231 esistente contempli già questi rischi oppure valutarne l'aggiornamento.

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