Legionella: chi deve fare la valutazione del rischio

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Legionella: chi deve fare la valutazione del rischio

Il rischio Legionella non è un tema di sola competenza sanitaria. Il D.Lgs. 81/2008 impone a ogni datore di lavoro di valutare il rischio biologico legato agli impianti idrici e di climatizzazione, e il D.Lgs. 18/2023 — aggiornato dal D.Lgs. 102/2025 — ha reso questo obbligo più stringente e strutturato per un numero di attività più ampio di quanto si pensi.

Chi è davvero obbligato

Non solo ospedali e RSA. Rientrano tra i soggetti obbligati:

  • strutture ricettive (hotel, B&B, agriturismi, campeggi)
  • ristoranti e mense
  • palestre, piscine e centri sportivi,
  • aziende con torri di raffreddamento o impianti di climatizzazione complessi
  • SPA e strutture comunitarie in generale.

Più in generale, il rischio deve essere valutato ogni volta che sono presenti impianti idrici potenzialmente favorevoli alla proliferazione della Legionella.

Se la tua azienda ha un impianto idrico importante — acqua calda sanitaria, climatizzazione, docce per il personale — la domanda da porsi non è "mi riguarda?" ma "l'ho già valutato correttamente?".

Cosa richiede in pratica

La gestione del rischio non si limita a un campionamento occasionale. In funzione della struttura possono essere necessari :

  • la nomina di un GIDI (Gestore dell'Impianto Idrico Interno)
  • un Documento di Valutazione del Rischio Legionella
  • un Piano di Sicurezza dell'Acqua o una valutazione del rischio idrico equivalente
  • campionamenti periodici con laboratorio accreditato
  • un registro aggiornato di controlli e interventi.

Non solo Legionella: attenzione anche al piombo

Una delle novità meno conosciute riguarda il controllo del piombo nelle reti idriche interne. Nelle strutture prioritarie i controlli non devono considerare soltanto Legionella spp. e Legionella pneumophila, ma anche il rischio di contaminazione da piombo derivante da tubazioni e materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

L'errore di percezione più diffuso

Molte aziende sanno che la scadenza per la prima valutazione formale del rischio, secondo il nuovo quadro, è fissata al 12 gennaio 2029, e ne deducono di avere tempo. Ma gli obblighi di autocontrollo e la nomina del GIDI sono effettivi già dal 21 marzo 2023: un'ispezione oggi, in una struttura senza queste basi minime, può già portare a prescrizioni correttive con tempi di adeguamento molto brevi — indipendentemente dalla scadenza del 2029.

Le conseguenze di una gestione carente

Le sanzioni amministrative per inosservanza degli obblighi di gestione del rischio idrico possono arrivare fino a 30.000 euro. Nei casi più gravi — contagio accertato — la responsabilità può diventare penale per il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza.

È un obbligo che molte aziende scoprono solo durante un controllo, quando è troppo tardi per prepararsi con calma. 

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