È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 56 del 9 marzo 2026) il D. Lgs. 30/2026, che attua la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Direttiva Empowering Greenwashing, e modifica il Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Il nuovo Decreto introduce un intervento rilevante sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, ampliando in particolare l’art. 21 del Codice del Consumo e includendo in modo esplicito le pratiche che riguardano asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e più in generale le comunicazioni ambientali e sociali. In altre parole, le aziende che hanno rapporti con i consumatori finali ma anche con le microimprese.
L’impatto per le imprese è significativo e riguarda siti web aziendali, imballaggi, schede prodotto ed in generale materiali di marketing. La norma segna quindi un passaggio sempre più netto: dalla sostenibilità “dichiarata” a una sostenibilità che deve essere dimostrata e verificabile.
Le due date chiave del D.Lgs. 30/2026: entrata in vigore e applicabilità
Il D. Lgs. 30/2026 è formalmente in vigore dal 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni saranno applicabili dal 27 settembre 2026.
A partire da tale data, formulare dichiarazioni (c.d. claim) ambientali generici, non dimostrabili o non verificabili, diventerà sensibilmente più rischioso. La nuova cornice normativa non introduce una singola certificazione obbligatoria, ma rende di fatto più complessa e più esposta a rischi la comunicazione della sostenibilità in assenza di strumenti tecnici e documentali adeguati.
Cosa cambia nel Codice del Consumo: estensione delle pratiche commerciali scorrette
Con il recepimento della Direttiva tramite il D. Lgs. 30/2026, l’Italia amplia il perimetro delle pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive, rafforzando la tutela del consumatore contro il greenwashing.
Sono oggi considerate scorrette non solo le pratiche che contengono informazioni non veritiere, ma anche quelle che, pur formalmente corrette, per la loro presentazione complessiva sono idonee a indurre in errore il consumatore medio o della microimpresa in relazione a uno o più elementi rilevanti, spingendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Un’informazione può essere considerata ingannevole, in particolare, quando riguarda:
- le caratteristiche principali del prodotto, come disponibilità, vantaggi, rischi, composizione, caratteristiche ambientali o sociali, aspetti di circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità), assistenza post‑vendita, gestione dei reclami, modalità di fabbricazione o di erogazione, origine geografica o commerciale, risultati attesi o prove e controlli effettuati;
- un’asserzione ambientale relativa a prestazioni future, non supportata da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione realistico, con obiettivi misurabili, tempistiche definite, allocazione delle risorse e verifica periodica da parte di un terzo indipendente, le cui conclusioni devono essere accessibili ai consumatori.
Le pratiche "sempre scorrette" nelle comunicazioni ambientali
Il D. Lgs. 30/2026, intervenendo sull’art. 23 del Codice del Consumo, individua alcune pratiche che sono considerate scorrette o, in ogni caso, particolarmente rilevanti per le imprese che comunicano la sostenibilità:
- l’esibizione di un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche;
- la formulazione di un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti;
- l’attribuzione di caratteristiche ambientali all’intero prodotto o all’intera attività aziendale quando queste riguardano solo un aspetto specifico;
- l’affermazione, basata sulla sola compensazione delle emissioni, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra.
Le definizioni come regole del gioco operative
In relazione alle pratiche sempre considerate scorrette, il Decreto introduce anche definizioni puntuali, che diventano vere e proprie regole interpretative per valutare la correttezza delle comunicazioni ambientali.
Per “asserzione ambientale” si intende qualsiasi messaggio o rappresentazione, in qualsiasi forma e di carattere volontario, che affermi o implichi che un prodotto, una marca o un operatore economico abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad alternative comparabili o abbia migliorato il proprio impatto nel tempo. L’“asserzione ambientale generica” è invece quella formulata senza una specificazione chiara ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione ed è, per sua natura, più esposta a contestazioni.
Il Decreto definisce inoltre l’“etichetta di sostenibilità” come qualsiasi marchio volontario, pubblico o privato, volto a distinguere prodotti, processi o imprese sulla base di caratteristiche ambientali o sociali, e chiarisce il concetto di “sistema di certificazione”, inteso come un sistema di verifica di parte terza basato su requisiti pubblici, trasparenti e accessibili, aperto a tutti gli operatori e dotato di procedure di controllo e gestione delle non conformità.
Viene infine precisato il concetto di “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, ancorato a schemi ufficialmente riconosciuti a livello europeo o nazionale, come Ecolabel UE o i marchi di qualità ecologica di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024.
Sanzioni e responsabilità: fino a 10 milioni di euro e risarcimento del danno
Sul fronte sanzionatorio, il Decreto rafforza il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può disporre, in caso di pratica commerciale scorretta, non solo la sospensione della pratica, ma anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 10.000.000.
È inoltre espressamente previsto che il consumatore possa agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Strumenti centrali per rendere verificabili i claim ambientali e sociali
Alla luce di quanto sopra, affinché un’azienda possa continuare a risultare attrattiva nei confronti dei consumatori e utilizzare in modo efficace le leve ambientali e sociali, oggi decisive nelle scelte di acquisto, è fondamentale che le dichiarazioni comunicate siano supportate da basi tecniche, oggettive e verificabili.
In questo contesto assumono un ruolo centrale gli schemi di certificazione di prodotto riconosciuti a livello pubblico, come Ecolabel UE, che consentono di comunicare le prestazioni ambientali attraverso criteri chiari, misurabili e comparabili. Accanto a questi, risultano altrettanto rilevanti i sistemi di certificazione di processo o di organizzazione, come la ISO 14001 o la Carbon Footprint per gli aspetti ambientali e il calcolo delle emissioni Scope 1, 2 e 3, nonché la UNI/PdR 125:2022 o la SA8000 per la dimensione sociale. Tali strumenti soddisfano i requisiti del Codice del Consumo e, basandosi su verifiche di parte terza indipendente, rafforzano in modo sostanziale la credibilità delle informazioni comunicate.
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